Bonus prima casa under 36, cosa succede se il preliminare è intestato al padre?

Ai fini del Bonus prima casa è necessario che nell'atto di compravendita dell'immobile risultino gli acconti già pagati dal padre.
3 anni fa
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In redazione arrivano quesiti in merito al bonus prima casa under 36 introdotta dal decreto Sostegni bis. In uno degli ultimi ci è chiesto se l’agevolazione si applica, ad esempio, anche laddove oggetto dell’atto stipulato dal notaio sia la costituzione del diritto di usufrutto e nuda proprietà. Diamo, quindi, risposta ai nostri lettori. Il bonus prima casa under 36 Il decreto Sostegni bis, ha introdotto il c.d. bonus prima casa under 36. Si tratta di agevolazioni fiscali riconosciute a giovani che rispettano determinati requisiti reddituali ed anagrafici e che acquistano un immobile destinato a “prima casa”. In dettaglio, il beneficio consiste: nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta) nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. I requisiti anagrafici e reddituali Il bonus prima casa under 36, come detto si applica solo laddove siano rispettati determinati requisiti in capo al giovane acquirente. In dettaglio questi, deve, congiuntamente: avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui non aver compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto della “prima casa” rispettare in capo a se i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro). Tipologia di atti ammessi al bonus prima casa under 36 Le agevolazioni in commento si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà) ed a tutti quelli comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (quindi, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione (Circolare n. 12/E del 2021). Dunque, il bonus prima casa under 36, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, è ammesso anche laddove oggetto dell’atto notarile sia la costituzione di usufrutto e nuda proprietà. Il legislatore, comunque, stabilisce un intervallo temporale in cui deve essere stipulato l’atto. In particolare le agevolazioni qui in commento, secondo la norma di cui al decreto Sostegni bis, si applicano agli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022 (la legge di bilancio 2022 dovrebbe prorogare al 31 dicembre 2022). Potrebbero anche interessarti: Agevolazioni prima casa under 36: se il mutuo lo pagano i genitori cosa succede? Bonus prima casa under 36, le regole in caso di acquisto cointestato

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 261 dell’11 aprile 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus prima casa under 36. Un contribuente ha chiesto all’Ade se sia possibile usufruire del bonus anche se il preliminare sia intestato al padre. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è un soggetto che intende acquistare un immobile di nuova costruzione da un’impresa. Lo stesso dichiara di possedere tutti i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal decreto “Sostegni bis”.

Stiamo parlando del cosiddetto bonus prima casa under 36.

L’atto preliminare di compravendita è stato stipulato tra il proprio padre e il rappresentante dell’impresa costruttrice.

Alla stipula dell’atto definitivo, l’immobile verrà intestato all’Istante, che vi trasferirà immediatamente la residenza.

Ciò premesso, il contribuente chiede se possa usufruire del credito d’imposta per l’intero ammontare dell’IVA sull’acquisto, oppure se l’intestazione al padre del compromesso possa rappresentare un elemento ostativo.

Bonus prima casa under 36, che succede se il padre firma il preliminare

L’articolo 64, comma 7, del Dl “Sostegni-bis” prevede che “per gli atti relativi a cessioni soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche”.

Nel caso prospettato dall’Istante, ossia che il preliminare sia stato intestato al padre del futuro acquirente, l’Agenzia delle entrate chiarisce che “affinché l’Istante si sostituisca quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre “per sé o per persona da nominare”, è necessaria una dichiarazione di nomina validamente fatta alla luce delle predette disposizioni”.

Per fruire dell’agevolazione, è inoltre necessario che nell’atto di compravendita dell’immobile “risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal padre; inoltre, devono essere indicati i relativi importi, le modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture con l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento”.

In altre parole, deve risultare l’ammontare di IVA corrisposta in relazione all’acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto a favore dell’acquirente under trentasei.

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