Bonus prima casa under 36, quali immobili nella proroga?

Il bonus prima casa under 36 anche se prorogato agli atti di acquisto 2024 resta fermo nei requisiti, tra cui la categoria catastale
8 mesi fa
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bonus prima casa
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Ancora un anno di vita per il bonus prima casa under 36. A dare la spinta per ulteriori 365 giorni è il decreto Milleproroghe 2024 convertito in Legge n. 18/2024. A differenza delle precedenti due edizioni, tuttavia, questa volt l’agevolazione, fermo restando i requisiti reddituali e anagrafici, e condizionata. Il bonus i applica agli atti di acquisto prima casa stipulati entro il 31 dicembre 2024 purché entro il 31 dicembre 2023 risulti stipulato e registrato il relativo contratto preliminare di compravendita.

Come per le edizioni trascorse, il bonus è applicabile perché rispettati tutti i seguenti requisiti in capo all’acquirente:

  • avere un valore ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro annui
  • non aver compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto
  • all’atto di acquisto risultino soddisfatti tutti i requisiti per l’applicazione dell’ordinaria agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro).

I benefici del bonus

Nel rispetto di tutti i menzionati requisiti, dunque, se nel 2023 risulta stipulato un preliminare di compravendita a cui poi, nel 2024 segue il rogito definitivo, l’acquirente può avere il bonus prima casa under 36.

Quest’ultimo, si concretizza:

  • nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
  • nel riconoscimento di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta)
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Resta fermo che se non si può avere il bonus under 36, l’acquirente può comunque avere l’ordinaria agevolazione prima casa (se rispettati ovviamente i requisiti per goderne).

Il Milleproroghe 2024 (DL n. 215/2023) come convertito in legge, estende i benefici anche agli atti di acquisto “stipulati” nel 2024 a condizione che, entro il 31 dicembre 2023, risulti sottoscritto e registrato un preliminare di compravendita avente ad oggetto lo stesso immobile.

Bonus prima casa under 36, limitato nella categoria catastale

Come anticipato, tra le condizioni da rispettare è richiesto che siano soddisfatte tutti i requisiti per l’applicazione dell’ordinaria agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro).

Tra detti requisiti rientrano quelli riferiti alla categoria catastale a cui appartiene la casa oggetto del rogito notarile. Quindi, come per l’ordinaria agevolazione prima casa, anche nel bonus prima casa under 36, la casa oggetto di acquisto NON deve appartenere a categoria catastale di lusso. Sono di lusso le categorie A/1, A/8 e A/9. Pertanto deve appartenere a una delle seguenti categorie:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Riassumendo

  • il bonus prima casa under 36 è prorogato anche agli atti di acquisto stipulati nel 2024 a condizione che entro il 31 dicembre 2023 risulti sottoscritto e registrato il preliminare di compravendita (decreto Milleproroghe 2024)
  • non cambiano i requisiti rispetto alle edizioni trascorse
  • la casa oggetto di acquisto non deve essere di categoria catastale di lusso
  • il bonus è anche per le pertinenze.
  • l’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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