Dopo la pubblicazione del decreto attuativo per le domande di bonus psicologo, nella giornata di ieri l’INPS ha pubblicato la circolare n° 34/2024 ufficializzando le date a partire dalle quali sarà possibile presentare richiesta di contributo per le sedute di psicoterapia.
In primis, nella circolare viene confermato che potranno richiedere il bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che abbiano bisogno di un percorso psicoterapeutico. Per ottenere il voucher bonus psicologo è necessario al momento della presentazione della domanda la residenza in Italia nonchè un ISEE non superiore a 50.000 euro.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n°34 sulle modalità di presentazione della domanda di bonus psicologo per l’anno 2023. E’ corretto il riferimento all’anno 2023, perchè il decreto che ha attivato le risorse per tale anno (e anche per il 2024) è stato pubblicato solo a gennaio 2024.
Il bonus psicologo
Il bonus psicologo (art.1-quater del D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe) è nato durante la pandemia. Le continue e prolungate restrizioni alla libera circolazione delle persone hanno messo in crisi psicologica tantissime persone. Tant’è che si è assistito ad un aumento smisurato di coloro i quali sono stati interessati da episodi di depressione, ansia, stress e fragilita’ psicologica tali da richiedere l’intervento di uno specialista.
Da qui, il Governo allora in carica ha deciso di intervenire introducendo un bonus per aiutare i cittadini nel pagamento delle sedute di psicoterapia.
Grazie alla Legge di bilancio 2023 (L.n°197/2022) il bonus è diventato permanente ossia richiedibile anche per l’anno 2023 e successivi. Con il decreto bonus psicologo 24 novembre 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2024) le novità in parola sono diventate effettivamente operative.
In tal modo sono state attivate anche le risorse destinate al bonus che restano comunque poche.
Infatti, il DL Anticipi (DL 145/2023), ha aumentato i fondi destinati alla misura.
Bonus psicologo. Quanto spetta?
A ogni modo, a decorrere dall’anno 2023, il bonus e’ parametrato alle seguenti fasce ISEE:
- ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Sarà data priorità alle persone richiedenti con ISEE più basso. A parità di ISEE, la priorità sarà determinata dall’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Si attendeva la circolare INPS per l’individuazione delle date ufficiali e delle modalità per presentare domanda di bonus psicologo.
Bonus psicologo. Domande dal 18 marzo (circolare INPS n°34)
Nella giornata di ieri l’INPS ha pubblicato la circolare n° 34/2024 bonus psicologo 2023.
Nel documento in parola è specifico che il bonus potrà essere richiesto accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio[2] on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
- Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.
Confermate alcune vecchie regole
Nella circolare viene specificato che, anche dopo la pubblicazione del decreto 24 novembre sopra citato, rimangono in essere alcune indicazioni del decreto 31 maggio 222 e riferite a:
- beneficiari del contributo (art. 2),
- professionisti aderenti all’iniziativa (art. 3),
- modalità di richiesta e attribuzione del contributo (art. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9),
- procedura di autenticazione e registrazione dei professionisti (art. 6),
- utilizzo del contributo (art. 7), le modalità di rimborso (art. 8, comma 2),
- monitoraggio (art. 9) e tutela dei dati personali (art. 10).
Dunque, rispetto a tali aspetti si potrà far riferimento al precedente decreto del Ministero della Salute.
Una volta che è stata presentata la domanda di bonus psicologo, l’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS”. L’esito è riportato anche rifacendosi alla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti” .
Il beneficiario avrà a disposizione 270 giorni per utilizzare il bonus. In precedenza il limite era fissato a 180 giorni.
Riassumendo…
- L’INPS ha comunicato le fate ufficiali per richiedere il bonus psicologo per l’anno 2023;
- la domanda per l’anno 2023 potrà essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024;
- il codice univoco dovrà essere utilizzato entro 270 giorni.