Ora che il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a breve potranno essere presentate all’Inps le domande per richiedere il bonus psicologo.
In redazione è arrivato un interessante quesito proprio sul bonus psicologo.
In particolare, è stato chiesto alla nostra redazione se ai fini dell’utilizzo del bonus psicologo, ci deve essere corrispondenza tra beneficiario e richiedente. Per richiedente si intende colui che presenta all’Inps la richiesta del bonus.
Ecco la risposta.
Il bonus psicologo
L’entità del bonus psicologo e il diritto al suo ottenimento sono legati al reddito dichiarato ai fini Isee.
In particolare, il bonus è parametrato alle seguenti fasce Isee:
- ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- con un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è pari a 200 euro per ogni beneficiario.
Serve una DSU aggiornata per richiedere il bonus psicologo.
Il bonus può essere richiesto tramite un’apposita procedura, qui è disponibile una guida su come presentare la domanda passo dopo passo.
Una volta presentata correttamente la domanda, l’Inps informa il beneficiario e comunica il codice univoco alla stessa associato.
Il bonus deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco e’ automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
Richiedente e beneficiario devono coincidere?
Ci deve essere corrispondenza tra beneficiario e richiedente il bonus?. Per richiedente si intende colui che presenta all’Inps la richiesta del bonus.
Per rispondere a tale domanda, è necessario riprendere il disciplinare allegato al decreto che regola l’accesso al bonus psicologo.
Detto ciò:
- per “beneficiario”, si intende ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita’ psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
- per “richiedente”, il soggetto fisico che operativamente presenta la richiesta di accesso al beneficio.
Nel disciplinare sopra citato, è espressamente previsto che il richiedente potrebbe essere differente dal beneficiario.
Dunque, parrebbe di capire che se ad esempio, all’interno di uno stesso nucleo familiare, uno dei familiari richiede il bonus psicologo, questo può essere utilizzato anche da un altro componente dello stesso nucleo familiare.
Ad ogni modo, a breve potrebbe arrivare una circolare esplicativa dell’Inps, che si rende necessaria per chiarire alcuni aspetti operativi del bonus.