Con la circolare n°34/2024, l’INPS ha finalmente comunicato la data ufficiale a partire dalla quale sarà possibile richiedere il c.d. bonus psicologo. L’iter di definizione della modalità operative per ottenere il bonus è stato piuttosto farraginoso. Infatti, dopo che la L. di bilancio 2023 (L.n°197/2022) ha dato al bonus carattere permanente ossia lo ha fatto diventare un bonus strutturale, il relativo decreto attuativo è arrivato con un ritardo di quasi un anno.
A ogni modo, l’INPS ha ufficializzato le date per richiedere il bonus.
Il bonus psicologo 2024
La Legge di bilancio 2023, oltre a stabilizzare il bonus psicologo ha aumentato gli importi spettanti per singolo richiedente. Ciò non vuol dire che l’agevolazione sarà destinata ad un numero di beneficiari superiore rispetto agli anni precedenti. Anzi è il contrario. Infatti, le risorse economiche a disposizione della misura sono poche e considerato che sono aumentati gli importi per singolo beneficiario, di conseguenza, moltissime domande rimarranno senza fondi.
Detto ciò, a decorrere dall’anno 2023, il bonus e’ determinato sulla base delle seguenti fasce ISEE ( si veda il decreto bonus psicologo 24 novembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, GU Serie Generale n.7 del 10-01-2024):
- ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, e’ erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Con la circolare n°34/2024, l’INPS ha ufficializzato le date per le domande di bonus psicologo.
Bonus psicologo. Richieste 2023 e 2024 separate (istruzioni INPS)
Nella circolare n°34, l’istituto di previdenza ha spiegato come le domande per l’anno 2023 e quelle per l’anno 2024 viaggiano separate. Infatti, la priorità viene data all’anno 2023 per i quali i termini di presentazione delle domande andranno dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024. Solo una volta concluse queste procedure per l’anno 2023, si procederà anche per il 2024.
Infatti, come si legge nella circolare:
Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.
Rimangono invariate le modalità di richiesta del bonus.
Nello specifico, la domanda può essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio[2] on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
- Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Una volta chiusa la procedura per presentare le domande di bonus psicologo, verrano definite le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza. Tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.
L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti.
Riassumendo…
- Dal 18 marzo sarà possibile presentare le domande di bonus psicologo;
- dal 2023 l’agevolazione è diventata permanente, fermo restando il limite delle risorse messe a disposizione anno per anno;
- le richieste per l’anno 2023 e per gli anni anni successivi andranno presentate separatamente.