Il bonus psicologo è riconosciuto all’avente diritto previa presentazione della domanda, seguendo passo dopo passo, le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n° 83/2022.
Una volta ottenuto il bonus, il contribuente può utilizzarlo per pagare le sedute di psicoterapia.
Il professionista che segue il paziente che intende pagare con il bonus psicologo, deve rilasciare apposita fattura per la prestazione svolta.
Questa fattura deve essere in formato elettronico o cartaceo?
Il bonus psicologo
Il bonus psicologo può essere richiesto fino al 24 ottobre 2022 tramite:
- il portale web dell’INPS , utilizzando l’apposito servizio al quale si può accedere con SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o con Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il bonus verrà riconosciuto ai cittadini: sulla base delle risorse disponibili; in base all’ordine di presentazione e arrivo della richiesta all’Inps; dando priorità alle persone con Isee più basso.
Colui che viene inserito nella graduatoria dei beneficiari del bonus, ha 180 giorni di tempo per utilizzarlo. Pena l’annullamento del codice univoco e la riassegnazione delle risorse ad esso corrispondenti.
I professionisti che hanno dato la loro disponibilità a farsi pagare con il bonus psicologo, possono accedere alla sezione dedicata al bonus, sul sito Inps:
- verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione,
- ne indicano l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.
Da qui, l’INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione. Il beneficiario potrà’ disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.
Serve la fattura elettronica?
In premessa ci siamo chiesti se la fattura che lo psicoterapeuta emette in favore di colui che utilizza il bonus psicologo debba essere emessa in formato elettronico o se va bene anche la fattura cartacea.
Ebbene, la fattura dovrà essere cartacea.
Infatti, nonostante l’estensione a tutte le partite iva dell’obbligo di fatturazione elettronica, gli “operatori sanitari” sia che inviano o meno al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dai propri pazienti, non possono emettere fatture in formato elettronico. Dunque, nonostante l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, per alcuni vale ancora il divieto di emissione.
A ogni modo, nella fattura dovranno essere indicati: il beneficiario della prestazione nonchè il codice univoco attribuito al beneficiario.
Nella piattaforma Inps il professionista dovrà inserire: il codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.
L’INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.