La riforma fiscale con il D.Lgs 216/2023 rimette mani anche al trattamento integrativo, ex Bonus Renzi. Si tratta per lo più di un intervento di coordinamento finalizzato a mantenere intatte le condizioni di accesso al bonus. Il motivo è abbastanza semplice, con l’innalzamento della detrazione per tipologia di reddito da lavoro dipendente (e redditi ad esso assimilati) da euro 1880 a 1955 i titolari di redditi complessivi fino a 15.000 perdevano uno dei requisiti assoluti per prendere il bonus Renzi.
Facciamo riferimento alla c.
Detto ciò, rimangono in essere i due requisiti assoluti per prendere il bonus ossia: come detto la capienza fiscale e un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Da qui, è utile soffermarsi sulla corretta verifica di questi due requisiti per evitare spiacevoli sorprese in dichiarazione dei redditi, dove si andrà a consacrare o meno il diritto alle 100 euro mensili aggiuntive sullo stipendio.
Il trattamento integrativo ex bonus Renzi nel 2024
Il trattamento integrativo è disciplinato dall’art. 1 del DL 3/2020.
Si tratta di un importo aggiuntivo inserito in busta paga pari a 1200 euro annui. Per avere diritto al bonus si deve avere un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Attenzione però, il bonus in parola spetta anche se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro – a condizione che vi sia “incapienza”.
In tale seconda ipotesi, tale condizione di incapienza è verificata quando:
- la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative);
- è di ammontare superiore all’Irpef a debito.
In tale ipotesi, l’ex Bonus Renzi è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.
A monte, bisogna sempre verificare che via sia capienza fiscale assoluta, nei termini che vedremo di seguito.
Con la riforma fiscale, rimanendo sui primi beneficiari del bonus (chi ha reddito complessivo fino a 15.000 euro), viene previsto che il bonus è concesso (vedi art.1. c. 3 del D.Lgs 216):
quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del TUIR, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Il motivo di questa riduzione di 75 euro lo abbiamo già spiegato in premessa. Dunque, in sostanza, rimangono inalterate le condizioni di accesso al bonus. Così come confermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 2 con i primi chiarimenti sulla riforma Irpef.
Bonus Renzi. I due requisiti per non perdere il trattamento integrativo (circolare 2)
In base a quanto detto fin qui, in primis hanno diritto al bonus coloro i quali hanno un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Primo punto di domanda, cosa si intende per reddito complessivo?
Ebbene, il reddito complessivo (“reddito di riferimento) comprende oltre ai redditi da lavoro dipendente anche i redditi assoggettati a cedolare secca, quelli da regime forfettario nonché la quota di agevolazione ACE di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Inoltre, per docenti e ricercatori in regime speciale nonché per i c.
Non si tiene conto invece del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Il secondo punto di domanda riguarda la verifica della capienza fiscale. Rispetto a quale redditi ci deve essere imposta da pagare allo Stato?
Per quanto riguarda il requisito assoluto della capienza fiscale, questa deve essere verificata solo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi (detrazione per tipologia di reddito, art.13, c.1 del DPR 917/86, TUIR).
Riassumendo…
- La riforma fiscale interviene con una norma di coordinamento in materia di ex Bonus Renzi;
- rimane invariata la platea dei beneficiari;
- rimangono sempre da verificare capienza fiscale e reddito complessivo, reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali.