La Legge di bilancio 2021 ha confermato fino al 2022, nonché incrementato, il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, c.d bonus R&S. Inoltre, viene chiarito meglio l’ambito soggettivo del credito d’imposta. In particolare, è disposto che che il bonus spetti a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, anziché del reddito d’impresa, come invece previsto in precedenza. Ciò comporta che, potrebbero essere ammesse al bonus anche le aziende agricole che determinano il reddito su base catastale.
Non rimane che attendere indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate. Anche perchè il dossier ufficiale della Legge di bilancio affronta la questione usando il condizionale.
Il bonus R&S
Il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo è stato introdotto dalla Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020. In realtà, il bonus era già presente ma, rispetto alla vecchia disciplina sono state apportate diverse novità.La finalità del bonus è quella di sostenere la competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Sono premiate le seguenti attività, con specifiche percentuali agevolative.
- ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro);
- innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati( 6% delle spese nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, 10% delle spese nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
- design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica (6% delle spese nel limite massimo di 1,5 milioni di euro).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 in tre quote annuali di pari importo. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Legge di bilancio 2021: bonus Ricerca e sviluppo anche per le aziende agricole
La Legge di bilancio 2020, disponeva che:
possono fruire del credito d’imposta R&S tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019).
Di conseguenza, sono escluse le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, ex art.32 del DPR 917/86, TUIR. Il precedente credito d’imposta in R&S, ex articolo 3 del D.L. n. 145/2013 era invece rivolto a tutte le imprese. Indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di riferimento e dal regime contabile. Si veda la circolare, Agenzia delle entrate, n° 5/E 2016. Con la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, è disposto che che il bonus spetti a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Anziché del reddito d’impresa. Come invece previsto in precedenza. Ciò comporta che, potrebbero essere ammesse al bonus Ricerca e Sviluppo anche le aziende agricole che determinano il reddito su base catastale.
A tal proposito, si ricorda che, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale. In alternativa al regime analitico del reddito d’impresa (articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006).
Quanto visto finora non è l’unica novità apportata al bonus R&S.
Legge di bilancio 2021: le ulteriori novità sul bonus R&S
Le novità di rilievo riguardano soprattutto l’incremento della portata dell’agevolazione.
In particolare, per le attività:
- di ricerca e sviluppo, l’agevolazione passa dal 12 al 20%, nel limite di spesa di 4 milioni anziché 3;
- innovazione tecnologica, dal 6% al 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro anziché 1,5 milioni;
- di design e ideazione estetica, dal 6% al 10% nel limite massimo di 2 milioni di euro, anziché di 1,5 milioni di euro.
Infine, per le attività di innovazione tecnologica si passa dal 10% al 15%. Nel limite massimo di 2 milioni di euro anziché 1,5 milioni.
Attenzione, la base di calcolo deve essere considerata al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute. I limiti di spesa devono essere ragguagliati ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Oltre alle novità fin qui analizzate, la Legge di bilancio 2021, introduce l’obbligo di asseverare la relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute, a redigere e conservare.
La relazione illustra le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione. Essa deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività (Fonte dossier ufficiale Legge di bilancio 2021).