Con la risposta n. 477 ad un interpello di un contribuente, avente ad oggetto: “Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145. Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al bonus ricerca e sviluppo.
Il chiarimento dell’ADE
Secondo quanto esposto nella risposta sopra menzionata, in base al comma 1 dell’articolo 3, nella versione attualmente vigente, viene riconosciuto un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo: «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Detta aliquota viene elevata al 50 per cento con riferimento alle spese indicate al comma 6-bis».
Inoltre, prosegue l’Agenzia delle Entrate, le condizioni per poter usufruire di questo bonus sono, sostanzialmente, 2:
- Il beneficiario dell’attività di ricerca e sviluppo deve necessariamente essere l’impresa committente;
- Le spese di ricerca e sviluppo devono necessariamente essere superiori a 30 mila euro.