L’omessa indicazione al quadro RU del Modello Redditi (ex Modello Unico) non è da ostacolo alla fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui al comma 35, della legge n. 190 del 2014 (legge di bilancio 2015).
Tuttavia, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione redditi integrativa per ciascuno degli anni non prescritti e per i quali è stata omessa l’indicazione del citato bonus. Per ciascuna delle integrative dovrà versare la sanzione di 250 euro su cui applicare il ravvedimento operoso.
Così l’Agenzia delle Entrate si è espressa nella Risposta n. 396 del 9 giugno 2021, in merito ad un’istanza di interpello.
Bonus ricerca e sviluppo: utilizzo e indicazione quadro RU
Il comma 35, della legge n. 190 del 2014 (legge di bilancio 2015), prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Inoltre era da indicarsi nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi e in quelli successivi fin quando non è ultimato l’utilizzo.
Omesso credito d’imposta ricerca e sviluppo quadro RU: cosa fare
L’omessa indicazione in dichiarazione del bonus ricerca e sviluppo non pregiudica il diritto alla spettanza dell’agevolazione e la relativa fruizione. Tale inadempimento rappresenta una violazione formale alla quale si rende applicabile la sanzione da 250 euro a 2.000 euro di cui all’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997, con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Circolare n. 13/E del 2017).
Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.
- presentare una dichiarazione redditi integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante
- versare, per ciascuna annualità, la predetta sanzione di 250 euro su cui avvalersi del ravvedimento
- predisporre l’apposita documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.
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