Il rientro dei cervelli e dei lavoratori laureati in Italia è uno dei temi più caldi di fine anno. Il decreto 2019 crescita, all’art.5, prevede infatti agevolazioni fiscali a partire dal 2020 per chi decide di ritornare a vivere in Italia dopo aver trascorso anni per lavoro all’estero. La misura coinvolge i cosi detti “cervelli”, ma anche i lavoratori rimpatriati più in generale.
Molti italiani all’estero si stanno infatti preoccupando di dimostrare quanto previsto dalla normativa per beneficare delle agevolazioni fiscali rientrando in Italia.
L’iscrizione all’AIRE
Con il decreto crescita, infatti, il governo ha agevolato ulteriormente il rimpatrio dei laureati superando il requisito dell’iscrizione obbligatoria all’AIRE (anagarfe italiana residenti all’estero). Molti lavoratori, pur avendo lavorato o studiato tanti anni all’estero, non hanno mai regolarizzato la loro posizione anagrafica con l’iscrizione all’Anagrafe per i Residenti all’Estero. Sarà quindi necessario dimostrare solamente di essere stato assoggettato a imposizione fiscale nello Stato estero in cui hanno risieduto e con il quale è in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni. Questa nuova disposizione supera la precedente interpretazione secondo la quale solo l’iscrizione all’AIRE dimostrava che il soggetto lavorava all’estero.
Rientro dei lavoratori impatriati
Per i cervelli e i lavoratori laureati, la durata del regime fiscale agevolato viene allungato a 5 anni a partire dal 2020. In cosa consiste. Sostanzialmente la legge prevede che il 70% del reddito prodotto (autonomo o dipendente) non sia sottoposto a tassazione ordinaria fino al 2025. Il beneficio, però, aumenta qualora il lavoratore rimpatriato abbia uno o più figli minorenni a carico.
I requisiti per il rimpatrio
Per ottenere l’ agevolazione fiscale a partire dal 2020, così come previsto dal decreto crescita 2019, il lavoratore italiano all’estero deve poter dimostrare di:
- essere stato residente all’estero non in maniera occasionale
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
- aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per 24 mesi, oppure aver studiato all’estero per 24 mesi e aver conseguito un titolo accademico
- trasferire la residenza fiscale in Italia
- svolgere in Italia attività di lavoro autonomo o dipendente.