Bonus ristrutturazione: attenzione, se si verifica questa condizione il bonus è perso

Una soluzione è la cessione delle quote residue della detrazione, opzione ammessa non solo per il superbonus 110%
3 anni fa
1 minuto di lettura
Bonus ristrutturazione 50%, se non sarà prorogato: scomparirà per sempre?

Il bonus ristrutturazione spetta per quote annuali e copertura delle tasse da pagare anno per anno.

Cosa succede se in uno specifico periodo d’imposta non abbiamo tasse da pagare? La detrazione si perde? E’ possibile eventualmente recuperare la detrazione di cui non abbiamo potuto beneficiare in uno specifico anno?

Il bonus ristrutturazione: in assenza di Irpef il bonus è perso

Il bonus ristrutturazione è una detrazione Irpef pari al 50% ed è calcolata su una spesa max di 96.000 euro.

Deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

In base a quanto riportato nella Guida dell’Agenzia delle entrate,

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Ad esempio, se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l’Irpef nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo.

L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

Difatti, la parte di detrazione in eccedenza rispetto all’Irpef dovuta è definitivamente persa.

Se in uno specifico anno abbiamo un’imposta da pagare pari a zero, perdiamo tutta la quota di detrazione che avremmo potuto utilizzare nello stesso anno.

Un possibile soluzione: la cessione delle quote residue della detrazione

Per non perdere il bonus ristrutturazione, si potrebbe ricorrere all’opzione di cessione della detrazione, opzione ammessa dall’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

In base a quanto riportato nella circolare n°24/E 2020,

l’opzione, inoltre, può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

Dunque, laddove il contribuente inizialmente abbia optato per l’indicazione della detrazione in dichiarazione dei redditi ma poi successivamente decide di cedere le rate residue:

  • la decisione è irrevocabile,
  • riguarda tutte le rate residue.

La cessione deve essere comunicata al Fisco entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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