Bonus ristrutturazione, da NON residenziale a residenziale (requisiti)

Il bonus ristrutturazione spetta per lavori fatti non solo su edifici residenziali ma, se ci sono i requisiti, anche su quelli non residenziali
10 mesi fa
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bonus ristrutturazione
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Salvo proroghe, il 2024 è l’ultimo anno di vita per il bonus ristrutturazione 50%. Dalle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, salvo proroga, lo sgravio fiscale scenderà al 36%. Si modificherà anche il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione. Sarà dimezzato rispetto a quello attuale. Quindi, si passerà da 96.000 euro a 48.000 euro. Resta fermo che tale limite si riferisce alla singola unità immobiliare.

Dunque se, ad esempio, il contribuente effettua lavori di ristrutturazione su due distinti immobili, per ciascuno potrà considerare il limite di 96.000 euro (ovvero 48.000 euro).

Il più delle volte i lavori di ristrutturazione sono fatti per ammodernare la casa. Rifacimento impianti, modifica della predisposizione vani, ecc. Altre volte, invece, i lavori si rendono necessari al fine di rendere l’immobile abitabile. Si pensi ad un fabbricato rurale. Il proprietario potrebbe decidere di ristrutturarlo al fine di renderlo “abitazione”.

In tale ultimo caso, le spese sostenute per la ristrutturazione possono accedere al bonus IRPEF 50%, ossia alla detrazione fiscale?

Cosa può cambiare dal 2025

Il bonus ristrutturazione, a differenza degli altri bonus casa, è strutturale. Questo significa che esiste da sempre e continuerà ad esistere in quanto il legislatore lo prevede espressamente nell’art. 16-bis del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito). Ciò che non è per sempre è l’attuale percentuale di detrazione. E non lo è nemmeno l’attuale limite massimo di spesa ammesso.

Regola ordinaria vuole che la percentuale di detrazione fiscale sia del 36% da applicare su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, a partire dalle spese sostenute dal 26 giugno 2022, il legislatore ha innalzato detta percentuale al 50% e il limite di spesa a 96.000 euro per unità immobiliare. Tali numeri sono stati mantenuti negli anni successivi. Da ultimo la legge di bilancio 2022 ha prorogato la situazione anche alle spese del 2022, 2023 e 2024.

Pertanto, la detrazione 50% ed il limite di 96.000 si applicano alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Dalle spese del 2025, come già detto, se non si interviene con una nuova proroga, lo sgravio fiscale scenderà al 36% e il limite di spesa a 48.000 euro.

Bonus ristrutturazione, da NON residenziale a residenziale (requisiti)

Per espressa previsione di legge, il bonus ristrutturazione in esame si applica a fronte di spese sostenute per lavori edilizi fatti su:

  • parti comuni di edifici residenziali esistenti;
  • singole unità immobiliari residenziali (esistenti) di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.

Dunque, oggetto dei lavori deve essere un immobile ad uso “residenziale”. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia Entrate (chiarimenti bonus edilizi), il bonus ristrutturazione lo si può avere anche per lavori fatti su un immobile NON residenziale, a condizione che a fine lavori detto immobile lo diventi. Il cambio di destinazione da NON residenziale a residenziale deve risultare espressamente nel provvedimento amministrativo (CILA, SCIA, ecc.) che autorizza la realizzazione degli interventi.

Resta ferma la necessità di rispettare tutti gli altri requisiti richiesti per avere questa tipologia di sgravio fiscale. Tra questi il pagamento delle spese con bonifico parlante.

Riassumendo…

  • il bonus ristrutturazione è strutturale
  • la percentuale di sgravio fiscale attualmente è del 50% su un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare
  • dalle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, salvo nuova proroga, la percentuale di detrazione scenderà al 36% e il limite di spesa a 48.000 euro per unità immobiliare
  • il bonus ristrutturazione spetta per lavori fatti su immobili residenziali esistenti
  • è ammesso anche per lavori su immobili NON residenziali purché a fine lavori detti immobili diventino residenziali
  • la finalità dei lavori al passaggio dell’immobile da NON residenziale a residenziale deve risultare nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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