Bonus ristrutturazione familiare convivente: può decidere il proprietario per la cessione o lo sconto?

Il beneficiario della detrazione è tenuto a comunicare al Fisco l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura
3 anni fa
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A breve un immobile di mia proprietà sarà oggetto di lavori ammessi al bonus ristrutturazione al 50%. Le spese saranno sostenute da mio padre, mio familiare convivente. Ai fini della cessione o dello sconto in fattura, in capo a chi è riconosciuto il diritto di decidere per l’una o l’atra opzione? A decidere è colui che beneficia della detrazione, nel caso il familiare convivente o il proprietario dell’immobile?

Il bonus ristrutturazione anche per il familiare convivente

Grazie al D.L.

34/2020, D.L. Rilancio, in alternativa alle detrazioni edilizie (bonus ristrutturazione, risparmio energetico, facciate cc),  il contribuente può optare alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La possibilità di cessione/sconto riguarda anche il familiare convivente che ha sostenuto la spesa per lavori di ristrutturazione.

La scelta per lo sconto in fattura o la cessione del credito

La scelta per lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate. Sulla base del provvedimento, Prot. n. 283847/2020 dell’8 agosto 2020.

Detto ciò, per rispondere al quesito su esposto, nel citato provvedimento è disposto che:

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Nel caso in esame,  il beneficiario della detrazione è il familiare convivente e non il proprietario dell’immobile.

Dunque, sarà il familiare convivente a poter decidere di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Sempre in capo a quest’ultimo grava l’onere di comunicare la scelta al Fisco. Anche tramite il proprio consulente di fiducia.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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