FiscoOggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle entrate ha da poco risposto a un quesito di un proprio lettore, con il quale ha anche fornito alcune utili informazioni in merito al cosiddetto bonus ristrutturazione. Stiamo parlando dell’agevolazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia.
Il contribuente ha dichiarato di essere comodatario di un immobile ad uso abitativo che vorrebbe ristrutturare, effettuando interventi edilizi che danno diritto a richiedere la detrazione in argomento. Ciò premesso, lo stesso chiede se il consenso del proprietario ad eseguire i lavori deve risultare da un atto scritto in data antecedente l’inizio dei lavori.
Bonus ristrutturazione, cos’è e a chi spetta
Non esiste soltanto il superbonus 110%. Il bonus ristrutturazione è un’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è pari al 50% su un limite massimo di spesa è di 96 mila euro. È prevista, anche una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, per chi acquista fabbricati a uso abitativo già ristrutturati.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. In luogo della detrazione, il contribuente può optare alternativamente per la cessione del credito o sconto in fattura.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario.
Il consenso del proprietario può arrivare anche dopo l’inizio dei lavori
Come già detto, il Bonus ristrutturazione al 50% per l’effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio non spetta soltanto al proprietario dell’immobile, ma anche all’inquilino, al comodatario o qualsiasi altro soggetto che detiene l’immobile sulla base di un titolo idoneo e solo con il consenso da parte del proprietario.
Come chiarito anche da FiscoOggi.it, tale consenso può essere acquisito in forma scritta anche dopo l’inizio dei lavori, “purché formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende richiedere la detrazione”.
Oltre a questo, ricordiamo che, per poter fruire di questo bonus ristrutturazione, è necessario che l’atto attestante la detenzione dell’immobile (nel nostro esempio il comodato) risulti registrato al momento di avvio dei lavori di ristrutturazione o del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Per maggiori informazioni in merito a questa agevolazione, si consiglia di consultare la guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate.