In Redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito molto interessante sul bonus ristrutturazione al 50%.
“Buongiorno, lo scorso anno ho eseguito una serie di interventi di ristrutturazione sull’immobile in cui vivo con la mia famiglia. Alcune spese sono state sostenute però dopo la comunicazione di fine lavori al Comune. Il mio CAF di fiducia sostiene che le spese sostenute dopo la fine dei lavori non possono essere scaricate in dichiarazione dei redditi. Non so se fidarmi o meno. Mi sapreste dire se posso portare in detrazione nel 730 anche le spese pagate post chiusura lavori. In caso di risposta affermativa in che modo dovrà evidenziarle nel dichiarativo rispetto a quelle pagate prima della fine lavori.”
Il bonus ristrutturazione
Prima di entrare nello specifico della questione facciamo un cenno al c.
d. bonus ristrutturazione. Agevolazione che per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 era pari al 50% su un importo annuo non superiore a 96.000 euro. Nei fatti si poteva scaricare al max 48.000 euro.
Non male se si pensa che da quest’anno sono previsti paletti e tagli specifici.
Infatti, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 la detrazione è ridotta al 30%. Su una spesa massima tagliata alla metà: 48.000 euro. Mentre è pari al 50% per le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025:
- la detrazione spetta nella misura del 36%;
- 50% in caso di abitazione principale;
- su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Ancora, per le spese 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Bonus ristrutturazione nel 730. Come indicare le spese pagate dopo la fine dei lavori
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito su esposto.
Sulla base di alcuni documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate e dei chiarimenti del MEF, noi di Investire Oggi riteniamo di poter smentire quanto detto dal Caf.
A sostegno di ciò, richiamiamo ad esempio la risposta all’interrogazione parlamentare sui bonus edilizi n° 5-06751 del 20 ottobre, con la quale il MEF aveva chiarito che: è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate, non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori, SAL.
Secondo il MEF il bonus facciate 2021 spettava anche per i lavori terminati nel 2022. A condizione che, se si optava per lo sconto in fattura, entro il 31 dicembre fossero state pagate le spese non coperte dalla detrazione ossia il 10%.
Ciò non valeva solo per il bonus facciate, ma per tutti i bonus edilizi, diversi dal superbonus, per i quali è ammessa l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito, ex art.121 del D.L. 34/2020. decreto Rilancio.
Dunque il Ministero non poneva alcun veto alla detrazione rispetto alla data di fine lavori ma richiedeva semplicemente che i lavori fossero iniziati.
E poi completati.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Andando ancora di più nel merito della questione si segnala una risposta dell’Agenzia delle entrate pubblicata sulla rivista FiscoOggi.
In tale sede alla domanda “Posso detrarre una fattura per ristrutturazione edilizia qualora la fattura e il bonifico abbiano data successiva alla fine dei lavori di circa un mese?”
L’Agenzia delle entrate aveva risposto che:
per potere beneficiare della detrazione del 50% sugli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, occorre essere in possesso delle fatture (o ricevute fiscali) comprovanti le spese sostenute nonché delle ricevute dei bonifici bancari o postali di pagamento (provvedimento 2 novembre 2011 dell’Agenzia delle Entrate). Non ci sono limiti in riferimento ai termini di pagamento, ferma restando, in ogni caso, la riconducibilità degli stessi agli interventi di ristrutturazione per cui si vuole usufruire dello sconto di imposta.
Dunque la data di fine lavori sembrerebbe non intaccare il diritto alla detrazione per le spese effettivamente sostenute e riconducibili a lavori agevolati.
Da qui non c’è dubbio che non fa alcuna differenza pagare le spese per il bonus ristrutturazione prima o dopo i lavori. Le spese tardive sostenute nel 2024 andranno indicate sempre nel quadro E del 730, nel totale delle spese pagate nello stesso anno.
Si ricorda che la data di inizio e quella di fine dei lavori è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti (Interrogazione parlamentare 5/00784).
Il discorso potrebbe cambiare se invece prendiamo a riferimento l’esecuzione dei lavori trainati rispetto ai lavori trainanti nell’ambito del superbonus. Ma questa è una questione che in questa sede non ci riguarda. Stessa cosa dicasi per la detrazione prevista per l’acquisto di immobili ristrutturati e venduti entro 18 mesi dalla fine dei lavori eseguiti da imprese di rida imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie.
Riassumendo
- Bonus ristrutturazione 50%: detrazione fino al 31 dicembre 2024 su un massimo di 96.000 euro, poi ridotta al 30% dal 2025 con limiti inferiori.
- Spese dopo la fine lavori: le spese pagate dopo la chiusura dei lavori possono essere detratte, se riconducibili agli interventi agevolati.
- Chiarimenti Agenzia delle Entrate: non ci sono vincoli di pagamento legati alla data di fine lavori, purché le spese siano documentate e con bonifico parlante.
- Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF): ha confermato la validità della detrazione anche per spese sostenute successivamente, come chiarito in interrogazioni parlamentari.
- Differenze con il Superbonus: regole diverse valgono per i lavori trainati e trainanti nel Superbonus e per l’acquisto di immobili ristrutturati.
Buongiorno io ho un problema, nel 2024 ho iniziato la ristrutturazione di un casa come prima perché ho venduto l ‘ altra finendo i lavori a marzo 2025. Mi sono accorto che due fatture intestate ha me le ho saldate con bonifico parlante indicando il tutto cila e ristrutturazione ma pagandole con il codice fiscale di mia moglie. Ora premetto che la casa e il conto sono contestati posso portarle in detrazione comunque non perdendo i soldi del recupero decennale e se si in che modo e cosa devo fare?Se una persona sbaglia un bonifico possibile che non si possa fare più niente?cordiali saluti. Olivastrelli Daniele