La detrazione per lavori di ristrutturazione, c.d. bonus ristrutturazione, spetta anche se le spese per i lavori effettuati sono pagate dal familiare convivente del proprietario dell’immobile.
Detto ciò, dubbi possono sorgere in merito all’intestazione dei titoli abilitativi necessari per effettuare i lavori.
A chi devono essere intestati? Se i titoli abilitativi sono intestati al proprietario ma le spese le paga il familiare convivente la detrazione spetta comunque?
Ecco tutto quello che bisogna sapere.
Il bonus ristrutturazione
Il bonus ristrutturazione, ex art.16-bis del DPR 917/86, TUIR, è una detrazione fiscale pari al 50% ed è calcolata su una spesa max di 96.000 euro.
La detrazione è ripartita per quote annuali. Dieci per la precisione. Ogni quota indicata in dichiarazione dei redditi può essere utilizzata fino a copertura dell’Irpef dovuta in quello specifico anno.
Sono agevolati i seguenti tipi di lavori:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Come da guida ufficiale dell’Agenzia delle entrate, gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.
Ad esempio, rientrano tra i lavori agevolati la modifica della facciata; realizzazione di una mansarda o di un balcone; trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda ecc.
Anche per il bonus ristrutturazione, il contribuente può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Difatti, con la cessione del credito il contribuente monetizza i lavori effettuati, ottenendo soldi in cambio.
Se le spese sono pagate dal familiare convivente. L’intestazione dei titoli abilitativi
Come detto in premessa, la detrazione per lavori di ristrutturazione, c.d. bonus ristrutturazione, spetta anche se le spese per i lavori effettuati sono pagate dal familiare convivente del proprietario dell’immobile.
- il coniuge, componente dell’unione civile;
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado nonché i
- conviventi di fatto.
Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.1).
Detto ciò, dubbi possono sorgere in merito all’intestazione dei titoli abilitativi necessari per effettuare i lavori.
A chi devono essere intestati i titoli abilitativi?
Ebbene, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione (cfr circolare n. 50/E del 12 giugno 2002, risposta 5.1, circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, risposta 1.10, risoluzione n. 184/E del 12 giugno 2002).
Infine, è da precisare che le spese sostenute devono riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche
diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. Sono esclusi gli immobili locati o concessi in comodato.
Naturalmente tale esclusione non vale se le spese le paga il proprietario dell’immobile.