Cosa succede se le spese per le quali si vuole sfruttare il bonus ristrutturazione vengono pagate dopo la data di fine lavori ossia dopo la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori?
Nonostante questo tipo di detrazioni oramai sono consolidate nel panorama fiscale continuano ad esserci diversi dubbi operativi in merito. Soprattutto per quanto riguarda il termine entro il quale i lavori devono essere pagati.
Un aspetto cruciale per accedere al Bonus Ristrutturazioni riguarda appunto la tempistica dei pagamenti.
Inoltre è fondamentale che le fatture emesse per i lavori di ristrutturazione edilizia siano dettagliate e riportino informazioni precise sugli interventi effettuati. Ancora, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale specifico (cosiddetto “bonifico parlante”).
Detto ciò, vediamo qual è la tempistica che il contribuente deve rispettare nell’esecuzione dei pagamenti per non perdere il bonus ristrutturazione.
Il bonus ristrutturazione
Quando si parla di bonus ristrutturazione si fa riferimento all’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’IRPEF una percentuale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è pari al 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Può essere fruita in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2025, il bonus ristrutturazione avrà nuove soglie e limiti agevolativi.
Possono beneficiare di questa detrazione non solo i proprietari degli immobili, ma anche: i titolari di diritti reali o personali di godimento sugli stessi, come usufruttuari, locatari o comodatari, a condizione che sostengano le spese e che gli interventi rientrino tra quelli ammessi.
Ossia manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Sono ammessi al bonus i lavori effettuati su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una “nuova costruzione” (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4).
Sono agevolabili con il bonus ristrutturazione, in riferimento ai lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, gli interventi di:
- manutenzione ordinaria (lett. a art.3 TUE);
- manutenzione straordinaria (lett. b);
- restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
- ristrutturazione edilizia (lett. d).
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, sono agevolati gli stessi interventi ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. Tranne nel caso in cui venga effettuato nell’ambito di un intervento più corposo sullo stesso edificio.
Bonus ristrutturazione, prima o dopo i lavori, quando si devono effettuare i pagamenti?
In premessa abbiamo accennato al fatto che un aspetto cruciale alla fine della spettanza del bonus ristrutturazione è la tempistica di effettuazione dei pagamenti.
Entro quando vanno effettuati, prima o dopo i lavori?
Prendiamo a riferimento la data di fine lavori ossia dopo la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori.
Noi di Investire oggi riteniamo che si debba sempre seguire (per le persone fisiche) il principio di cassa. Per cui rileverà l’anno di sostenimento della spesa senza considerare se questa è pagata prima o dopo la fine dei lavori. Facendo attenzione a non commettere i tre errori più comuni sul bonus ristrutturazione.
Servono le fatture e le ricevute del bonifico parlante
Per cui, per avere diritto al bonus ristrutturazione:
- occorre essere in possesso delle fatture comprovanti le spese sostenute nonché
- delle ricevute dei bonifici “parlanti” bancari o postali (provvedimento 2 novembre 2011 dell’Agenzia delle Entrate);
Dunque, in base a quanto detto fin qui non ci sono limiti in riferimento ai termini di pagamento.
Fermo restando, in ogni caso, la riconducibilità degli stessi agli interventi di ristrutturazione per cui si vuole usufruire dello sconto di imposta.
Ad esempio con lavori chiusi a fine novembre 2024 e pagamenti a saldo effettuati entro il 31 dicembre 2024, la prima quota di detrazione potrà essere inserita nella dichiarazione dei redditi 2025: periodo d’imposta 2024. Se una parte di spesa come da relativa fattura è pagata nel 2025 questa potrà essere detratta per quote annuali a partire dalla dichiarazione 2026 (periodo d’imposta 2025).
Ai fini dell’imputazione della spesa ad uno specifico anno in dichiarazione dei redditi: rileva la data di predisposizione del bonifico. Non quella di accredito delle somme all’impresa che segue i lavori. Ciò è rilevante soprattutto per le spese pagate a cavallo d’anno.
Nel caso di pagamenti anticipati, le fatture devono indicare chiaramente che si tratta di acconti per lavori di ristrutturazione. Specificando la natura degli interventi e l’ubicazione dell’immobile. Per i pagamenti successivi alla fine dei lavori, è utile che le fatture riportino la dicitura “saldo” e dettagli sulle lavorazioni eseguite.
Se si tratta di lavori extra-contratto sarebbe utile specificarlo in fattura. Anche se questo passaggio attiene al rapporto impresa-contribuente non potendo l’Agenzia delle entrate entrare nel merito delle clausole contrattuali.
Riassumendo…
- Principio di cassa: conta l’anno in cui è effettuato il pagamento (data del bonifico), non la data di inizio o fine lavori.
- Pagamenti a cavallo d’anno: le spese pagate in anni diversi si detraggono nei rispettivi periodi d’imposta.
- Documenti obbligatori: servono fatture dettagliate e ricevute dei bonifici parlanti (causale specifica, codici fiscali e partita IVA).
- Acconti: la fattura riporta la natura e la tipologia dei lavori nonchè l’ubicazione dell’immobile.
- Saldo: utile specificare dettagli delle lavorazioni completate.
- Riconducibilità delle spese: le spese devono essere chiaramente collegate ai lavori agevolabili per non perdere il diritto alla detrazione.