I documenti da conservare per legittimare la spettanza del bonus ristrutturazione sono individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Il bonus ristrutturazione
Quando si pensa al bonus ristrutturazione, ex art.16-bis del DPR 917/86, TUIR e agli adempimenti da mettere in atto per indicare la detrazione in dichiarazione dei redditi, la prima cosa che viene in mente è il pagamento delle spese tramite c.d. bonifico parlante.
Per fruire del bonus ristrutturazione, è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato (con ritenuta dell’8%) dal quale risulti:
- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per interventi agevolabili;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Detto ciò, la copia del bonifico non è l’unico documento da conservare per mettersi al riparo da eventuali controlli del Fisco.
Ad ogni modo, chi fa i lavori può testimoniare a favore del contribuente.
I documenti da conservare per eventuali controlli del Fisco
I documenti da conservare per legittimare la spettanza del bonus ristrutturazione sono individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 2011/149646 del 2 novembre 2011.
Nello specifico, devono essere conservati ed esibiti su richiesta del Fisco:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);
- per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Sulle abilitazioni amministrative, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è necessario conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.