I proprietari di terreni anche agricoli e di partecipazioni (titoli non negoziati in mercati regolamentati), possono procedere alla rivalutazione del loro valore. La rivalutazione in caso di vendita dei citati beni, permette di abbattere la base di calcolo di un’eventuale plusvalenza. Possono procedere alla rivalutazione le persone fisiche non esercenti attività d’impresa; le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; gli enti non commerciali in riferimento alle attività non inerenti all’attività d’impresa; i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
A ogni modo, la rivalutazione riguarda solo i beni detenuti al di fuori dell’attività d’impresa. La rivalutazione impatta sulla determinazione delle plusvalenze. Infatti, in caso di cessione dei suddetti beni, si terrà conto del nuovo valore come da perizia, in luogo del costo o valore di acquisto.
Nel complesso la possibilità di rivalutazione riguarda il costo dei terreni, sia edificabili sia con destinazione agricola, e delle partecipazioni (titoli, quote e diritti) non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
La rivalutazione di terreni e partecipazioni
Il DL 17/2022, decreto “Energia”, all’art. 29, ha riproposto la rivalutazione di terreni e partecipazioni, prevedendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore rideterminato.
Chi vuole approfittare di tale chance, entro il 15 novembre, deve porre in essere alcuni adempimenti.
In particolare, entro la data citata sono necessari:
- una perizia giurata di stima rilasciata da un professionista abilitato che determini il nuovo valore del bene,
- il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% calcolata sul nuovo valore.
il versamento può essere effettuato anche in tre rate, di cui la prima da versare entro il 15 novembre.
Chi può rilasciare la perizia?
Per quanto riguarda titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati, possono rilasciare la perizia gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti.
Sia per le partecipazioni che per i terreni sono abilitati al rilascio della perizia anche i periti regolarmente iscritti
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La perizia deve essere asseverata. A tal fine, sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici di pace e i notai.
Attenzione, la perizia dovrà essere conservata , ai fini della esibizione o trasmissione della stessa in caso di richiesta da parte del Fisco.
Si vedano a tal fine le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°1/2021.