Scade oggi il termine di invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’accesso al bonus sanificazione versione decreto Sostegni bis. La finestra temporale per l’adempimento si è aperta il 4 ottobre 2021 e si chiude il 4 novembre 2021.
Il bonus sanificazione del Sostegni bis
Il bonus sanificazione (introdotto dal decreto Rilancio e riproposto dal Sostegni bis) si concretizza in un credito d’imposta (30% per un massimo di 60.000 euro) riconosciuto a fronte di spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Ne hanno diritto:
- esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del relativo codice identificativo (bed and breakfast).
L’Agenzia delle Entrate ha emanato recenti chiarimenti nella Circolare n. 13/E del 2 novembre 2021.
Gli aspetti fiscali
Dato l’aspetto agevolativo della misura, lo stesso legislatore ne stabilisce un trattamento fiscale neutro. Infatti, è espressamente stabilito che, il bonus sanificazione:
- non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla base imponibile IRAP
- non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’art. 61 del TUIR
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.
Dunque, il bonus sanificazione è irrilevante ai fini fiscali in capo al beneficiario.
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