Bonus Sanificazione, pubblicato il codice tributo per il suo utilizzo in compensazione

Per consentire l’utilizzo in compensazione del bonus sanificazione tramite il modello F24, bisogna utilizzare il codice tributo appena pubblicato.
3 anni fa
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Bonus sanificazione, aspetti fiscali

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 64/E del 11 novembre 2021, ha reso noto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del cosiddetto bonus sanificazione. Stiamo parlando del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus sanificazione, cos’è e a chi spetta

Il bonus sanificazione, sostanzialmente, consiste in un credito di imposta pari al 30%, fino ad un massimo di 60.000 euro, delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione, compresi i tamponi per Covid-19.

Il bonus sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali e alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Con il provvedimento del 10 novembre 2021, L’Agenzia delle entrate ha comunicato che la percentuale di fruizione del bonus sanificazione è del 100%. Dunque, gli interessati potranno beneficiare interamente del credito richiesto, pari al 30% delle spese comunicate.

Pubblicato il codice tributo

Come già detto in apertura, l’Agenzia delle entrate, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del bonus sanificazione, tramite il modello F24, ha istituito il seguente codice tributo:

  • “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”.

 

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