Il lavoratore che riceve dalla propria azienda la postazione lavoro (scrivania, sedie, computer, ecc.) per poter lavorare da casa, può contare su un limite di esenzione più elevato a fronte di tale finge benefit (parliamo qui di bonus scrivania).
I fringe benefits, ricordiamo, sono i beni ceduti ed i servizi prestati dall’azienda a propri dipendenti e il decreto Sostegni ha prorogato anche all’anno d’imposta 2021 la misura, contenuta già nel decreto Agosto, che aveva raddoppiato già per il 2020, il limite di esenzione IRPEF di tali fringe.
Fringe benefits ai dipendenti: aspetti fiscali
Ai sensi del comma 1 dell’art. 51 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Tuttavia, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 51 del TUIR, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e, quindi, è esente IRPEF
il valore dei beni e dei servizi ricevuti dal datore di lavoro se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23. Tuttavia, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Il bonus scrivania è fino a 516,46 euro
Il decreto Agosto, in considerazione dell’emergenza Covid-19 e della maggiore diffusione dello smart working, aveva incremento, per il solo periodo di imposta 2020, il limite di esenzione dei fringe benefits ai dipendenti, elevandolo da 258,23 euro a 516,46.
Il decreto Sostegni ha poi confermato tale misura anche per il periodo d’imposta 2021. Pertanto ciò sta significando che, se ad esempio, il lavoratore riceve dall’azienda la postazione lavori per la casa e tale postazione è di valore inferiore o pari a 516,46 euro, tale importo non concorrerà a formare il reddito del lavoratore e, quindi, come tale è esente IRPEF.
Per adesso il bonus vale solo con riferimento al periodo d’imposta 2020 e 2021. Si spera in una proroga anche per i prossimi anni.
Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore (il bonus scrivania, dunque, è perso).
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