Siamo oramai prossimi all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022. Come ogni anno, i genitori sono chiamati ad affrontare ingenti spese per preparare i propri figli al nuovo anno. Libri, materiale di cancelleria, zaini, abbonamento al trasporto pubblico o scolastico, sono solo alcune delle spese che in questo periodo sono all’ordine del giorno. In questo approfondimento noi di Investire Oggi vogliamo mettere in evidenza quelle che sono le spese scolastiche detraibili dal reddito con il bonus scuola e quelle che invece rimangono appieno a carico del contribuente.
Il bonus scuola: la detrazione per le spese scolastiche
La detrazione per le spese scolastiche, bonus scuola, è regolata dall’art.15, lett e-bis) del DPR 917/86, TUIR.
La detrazione, nella misura del 19%, opera sulle spese di istruzione sostenute nel corso dell’anno. Nello specifico, per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62): è ammessa una detrazione del 19% su una spesa max di importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
La detrazione non spetta sulle spese detraibili rimborsate.
Cos’è possibile detrarre dal reddito?
Rientrano tra le spese detraibili (circolare, Agenzia delle entrate, n° 7/E 2021), oltre alla tasse a titolo di iscrizione e di frequenza e ai contributi obbligatori:
- la mensa scolastica (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.15) e i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68). Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 6.05.2016 n. 18 risposta 2.1);
- le gite scolastiche,
- l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza);
- il trasporto scolastico.
Attenzione, la detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15).
Insomma, nessuna detrazione spetta per lo zaino, il diario e il materiale di cancelleria.