Per gli interventi rientranti nel sisma bonus al 110%, in caso di cessione della detrazione spettante a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione riconosciuta per la polizza non può essere ceduta.
Nei fatti, è ammessa la cessione della detrazione legata agli interventi antisismici ma non quella per la polizza.
Il super bonus per i lavori antisismici
Il super bonus al 110% previsto dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio spetta anche per gli interventi rientranti nel c.
Difatti, sono agevolati al 110%.
- gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di
- edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies).
L’aliquota del 110% si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche. il riferimento è alle:
- unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006),
- oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile.
Demolizione e ricostruzione effettuata da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
Il 110% spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Se collegata ad uno degli interventi sopra riportati.
Si ricorda che gli interventi antisismici premiati al 110% possono essere effettuati su tutte le unità abitative possedute dal contribuente. Anche in numero superiore alle due unità. Infatti, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
L’opzione per l cessione o lo sconto in fattura: anche per il sisma bonus
Il super bonus al 110% può essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo.
Fino a copertura dell’imposta dovuta anno per anno.
In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Se il contribuente opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ad ogni modo, la cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
L’eventuale cessione della detrazione eventi calamitosi
Anche la detrazione del 110% spettante per gli interventi sisma bonus può essere ceduta.
A tal proposito:
- se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e
- contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,
la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista nella misura del 19 per cento dall’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del TUIR è elevata al 90 per cento.
Al riguardo, si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta”(Circolare, Agenzia delle entrate n°24/e 2020).
Dunque la detrazione per la polizza che copre il rischio per eventuali eventi calamitosi può essere solo indicata in dichiarazione dei redditi; difatti si scarica dalle tasse.