E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, G.U. Serie Generale n. 274 del 17-11-2021, il decreto che le disposizioni attuative del credito d’imposta riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche.
Ecco in chiaro le regole da seguire e le modalità di richiesta del bonus.
Il bonus sponsorizzazioni
L’art. 81 del D.
Nello specifico, per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche. Il bonus spetta anche per gli investimenti verso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il bonus sponsorizzazioni è pari al 50% degli investimenti già effettuati. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Nel limite massimo complessivo delle risorse destinate alla misura. Novanta milioni di euro che costituisce tetto di spesa. L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa’ sportive professionistiche e societa’ ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi 2019, comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Il decreto attuativo
Mancava il decreto attuativo della misura in parola.
Ebbene, nella Gazzetta Ufficiale di ieri, G.U. Serie Generale n. 274 del 17-11-2021, è stato pubblicato il D.P.C.M.30 dicembre 2020, n. 196. Il decreto è rubricato “Regolamento recante modalita’ per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e societa’ sportive professionistiche e di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche.
Le spese sostenute devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali. Oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
I soggetti interessati possono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale.