Il decreto di agosto, contenete una serie di misure volte a contenere, quantomeno sul piano economico, gli effetti negativi del Coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro Paese, prevede anche un interessante contributo (cosiddetto bonus sponsorizzazioni) per coloro che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di alcune leghe sportive. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Bonus sponsorizzazioni, di cosa si tratta?
Secondo quanto previsto all’articolo 81 del Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 (decreto di agosto), per l’anno 2020, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Il bonus sponsorizzazioni spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate da associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il particolare regime di tassazione previsto dalla legge n. 398/1991.
L’investimento complessivo, ad ogni modo, non deve essere inferiore a 10 mila euro e deve essere sostenuto da società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 200 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Gli stessi, inoltre, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Come ottenere il credito d’imposta?
Per poter usufruire del bonus sponsorizzazioni, gli aventi diritto devono presentazione una specifica istanza diretta al Dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio dei ministri.
I versamenti devono essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili e il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ad ogni modo, nei prossimi mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione di questo bonus, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta così calcolato.
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