La società che ha effettuato investimenti ammessi al bonus sud che svolge attività con solo operazioni esenti Iva, con pro-rata di detraibilità pari a zero e quindi con Iva totalmente indetraibile, può incrementare la misura del credito d’imposta aggiungendo ai costi sostenuti per gli investimenti anche l’Iva non detratta.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 428 del 23 giugno.
Il bonus Sud: un cenno all’agevolazione
l bonus investimenti al Sud, c.d.
Il credito d’imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere:
- dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
- dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
- dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale (ZES) al 31 dicembre 2022, per gli investimenti effettuati nelle ZES (art. 5 D.L. 91/2017).
Il bonus Sud è calcolato applicando all’investimento totale le seguenti percentuali agevolative: 45% per le piccole imprese (costi ammissibili 3 mln); 35% per le medie (10 mln) e
25% per le grandi imprese (15 mln). Il credito spetta nella misura del 30, 20 e 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese situate nelle regioni di Abruzzo e Molise. Nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito è attribuito: nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.
Nelle Zone ZES, il il bonus è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022. Nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
La risposta n° 428 del 23 giugno
La risposta n° 428 del 23 giugno prende spunto da una specifica istanza di interpello.
Nel modello di richiesta del bonus Sud inviato all’Agenzia delle entrate, il totale dell’investimento agevolato è stato indicato considerando solo l’imponibile sugli acquisti e non l’IVA.
L’istante effettua esclusivamente operazioni attive esenti IVA ai sensi dell’articolo, 10, comma 1, n. 18), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con pro-rata di detraibilità pari a zero. Pertanto, con IVA totalmente indetraibile.
Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se nel calcolo del valore degli investimenti sul quale calcolare il credito d’imposta debba considerarsi anche l’IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Per fornire una risposta precisa ed esaustiva alla società istante, l’Agenzia delle entrate richiama un chiarimento fornito diverso tempo fa in merito all’agevolazione Tremonti-ter.
Nello specifico, cona la circolare n°44/2009, , l’Agenzia ha precisato che “costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis 1 del DPR 29 settembre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972”. E ancora, che l’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale”, e che “resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero”.
In sintesi, può essere considerato quale investimento agevolabile anche la parte del costo legata all’Iva indetraibile per effetto del pro rata pari a zero.
Ciò vale anche per il bonus Sud.