Bonus Teatri e Bonus Moda. Due provvedimenti con le istruzioni per farne richiesta

L’Agenzia delle entrate ha appena pubblicato i provvedimenti con le istruzioni per fruire dei cosiddetti bonus teatro e bonus moda.
3 anni fa
1 minuto di lettura
agenzia-delle-entrate

Pronte le istruzioni per fruire dei bonus introdotti dal Dl Sostegni e dal Dl Rilancio a favore di due settori particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro paese. Stiamo parlando dei cosiddetti bonus teatro e bonus moda. Con due distinti provvedimenti del 11 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle comunicazioni da inviare per usufruire delle agevolazioni. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus Teatri, si parte dal 14 ottobre

Il bonus teatri consiste in un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che nel 2020 hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività.

Con il provvedimento del 11 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate ha definito ha reso disponibile il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare per poter beneficiare del credito d’imposta.

La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata dal 14 ottobre 2021 al 15 novembre 2021, e dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

Bonus moda, cos’è e a chi spetta

Il bonus moda consiste in un contributo a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori che hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi pre-pandemia. Possono fruire del bonus solamente le imprese che svolgono almeno una delle attività riportate nell’elenco dei codici ATECO ammessi.

L’entità del credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Con successivo provvedimento, spiega l’Agenzia delle entrate, saranno resi noti i termini per l’invio della comunicazione.

Per maggiori informazioni si rimanda al relativo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

 

Articoli correlati

Lascia un commento

Your email address will not be published.

In redazione arrivano quesiti in merito al bonus prima casa under 36 introdotta dal decreto Sostegni bis. In uno degli ultimi ci è chiesto se l’agevolazione si applica, ad esempio, anche laddove oggetto dell’atto stipulato dal notaio sia la costituzione del diritto di usufrutto e nuda proprietà. Diamo, quindi, risposta ai nostri lettori. Il bonus prima casa under 36 Il decreto Sostegni bis, ha introdotto il c.d. bonus prima casa under 36. Si tratta di agevolazioni fiscali riconosciute a giovani che rispettano determinati requisiti reddituali ed anagrafici e che acquistano un immobile destinato a “prima casa”. In dettaglio, il beneficio consiste: nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta) nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. I requisiti anagrafici e reddituali Il bonus prima casa under 36, come detto si applica solo laddove siano rispettati determinati requisiti in capo al giovane acquirente. In dettaglio questi, deve, congiuntamente: avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui non aver compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto della “prima casa” rispettare in capo a se i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro). Tipologia di atti ammessi al bonus prima casa under 36 Le agevolazioni in commento si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà) ed a tutti quelli comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (quindi, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione (Circolare n. 12/E del 2021). Dunque, il bonus prima casa under 36, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, è ammesso anche laddove oggetto dell’atto notarile sia la costituzione di usufrutto e nuda proprietà. Il legislatore, comunque, stabilisce un intervallo temporale in cui deve essere stipulato l’atto. In particolare le agevolazioni qui in commento, secondo la norma di cui al decreto Sostegni bis, si applicano agli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022 (la legge di bilancio 2022 dovrebbe prorogare al 31 dicembre 2022). Potrebbero anche interessarti: Agevolazioni prima casa under 36: se il mutuo lo pagano i genitori cosa succede? Bonus prima casa under 36, le regole in caso di acquisto cointestato
Articolo precedente

Bonus prima casa under 36: elenco degli atti ammessi ed esclusi

Riscatto laurea, costi
Articolo seguente

Riscatto laurea gratis proposta sensata? Per l’INPS costa 4-5 miliardi all’anno