Da oggi le imprese che intendono sfruttare il bonus transizione 5.0 potranno presentare tramite il portale del GSE le comunicazioni di completamento degli investimenti per i quali si richiede l’agevolazione.
Infatti, è stato approvato il decreto direttoriale MIMIT che apre il canale telematico per effettuare l’adempimento.
L’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione non potrà eccedere il totale indicato nella comunicazione di completamento. Pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il bonus transizione 5.0
Il bonus transizione 5.0, ex art.
Rientrano nel bonus anche: le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. A condizione che la formazione sia effettuata da soggetti esterni all’impresa.
Il bonus è pari al:
- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.
Il tax credit può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente. Per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui.
Le imprese ammesse al credito d’imposta
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia.
Ciò vale a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa.
Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e l’inadempimento rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Bonus transizione 5.0. Serve la comunicazione di completamento
Sulla base del decreto attuativo bonus 5.0, Decreto MIMIT 24 luglio 2024 e decreto direttoriale 6 agosto 2024, le imprese hanno potuto presentare le richieste per la prenotazione del bonus in parola.
In particolare, grazie a tale ultimo decreto, dal 7 agosto 2024 tramite la piattaforma del GSE, è stato dato il via libera alla presentazione delle comunicazioni:
- preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0”;
- di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede nello specifico tre distinte fasi:
- Comunicazione preventiva;
- Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini;
- Comunicazione di completamento.
Con la comunicazione di completamento le imprese evidenziano le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato (data di effettivo completamento, ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e importo del relativo credito d’imposta nonché’ l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’art. 18 del decreto attuativo).
La comunicazione di completamento é corredata, tra l’altro, dalla certificazione ex post sulla riduzione consumi energetici ottenuti e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia e della certificazione contabile di cui all’art. 17 del decreto attuativo.
Bonus transizione 5.0. Al via le comunicazioni di completamento
La comunicazione di completamento in esame deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026.
Con il decreto direttoriale dell’11 settembre il MIMIT ha comunicato l’apertura del canale telematico per inviare le comunicazioni in parola.
Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 12 settembre, tramite il portale del GSE, nell’apposita sezione “Transizione 5.0” accessibile tramite SPID.
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia delle entrate.
Attenzione, come da circolare MIMIT del 16 agosto 2024 sul bonus 5.0:
L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta oggetto della comunicazione di completamento. Pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Riassumendo…
- Il MIMIT ha comunicato l’apertura del canale telematico per inviare le comunicazioni di completamento degli investimenti transizione 5.0;
- c’è tempo fino al 28 febbraio 2026 per l’invio della comunicazione;
- la comunicazione di completamento dovrà essere corredata dalla certificazione ex post sulla riduzione consumi energetici ottenuti.