L’Agenzia delle entrate ha pubblicato due nuove FAQ sul bonus trasporti 2024. Facciamo riferimento all’agevolazione fiscale prevista in favore dei contribuenti che acquistano abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L’agevolazione non va confusa con il voucher bonus trasporti ossia con il contributo di 60 euro richiedibile invece sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Detto ciò il Fisco deve essere informato circa le spese sostenute dai contribuenti. Questo perché i dati di spesa vengono poi inseriti nella dichiarazione precompilata di chi l’ha sostenuta.
Vediamo nello specifico chi è tenuto ad effettuare la comunicazione.
Il bonus trasporti
Tra le varie spese che possono essere scaricate in dichiarazione dei redditi, c’è anche quella per per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto: pubblico locale, regionale e interregionale (vedi art. 15, comma 1, lett. i-decies), e comma 2, del TUIR.
Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici (vedi circolare, Agenzia delle entrate, n° 14/2023).
La detrazione:
- è pari al 19%,
- spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 12 del TUIR), è calcolata su un importo complessivamente non superiore a euro 250 (art. 15, comma 2, del TUIR).
E’ possibile scaricare al 19% una spesa massima di 250 euro. Si tratta di un limite assoluto ossia riferita alle spese complessivamente sostenute sia per se stesso che per i propri familiari a carico.
Anche laddove la spesa fosse divisa al 50% tra i genitori, ognuno scaricherà in dichiarazione dei redditi un importo pari a 125 euro.
Come da circolare n°14/2017 sulla dichiarazione dei redditi:
in applicazione del principio di cassa, la detrazione è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2022 per l’acquisto dell’abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso (ad esempio abbonamento acquistato nel mese di dicembre 2022 con validità dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023).
Si ponga attenzione al fatto che, laddove per lo stesso abbonamento il contribuente abbia ottenuto il voucher di 60 euro bonus trasporti dopo il clickday, tale importo deve essere detratto dalla spesa che poi potrà essere scaricata al 19%.
Bonus trasporti 2024. Ora serve una comunicazione ? Nuove FAQ
Pe poter inserire la spesa nella dichiarazione precompilata di chi la sostiene, il Fisco deve essere in possesso dei relativi dati.
Dunque, chi invia i dati di spesa all’Agenzia delle entrate? Il contribuente o chi riceve il pagamento dell’abbonamento?
Ebbene, la comunicazione è effettuata dagli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico. Lo stesso obbligo riguarda l’eventuale erogazione di rimborsi in favore dei contribuenti.
La comunicazione:
- ha cadenza annuale, le spese sostenute nell’anno x devono essere comunicate entro il 16 marzo dell’anno X+1;
- è facoltativa per le spese relative al periodo d’imposta 2023 e 2024 (obbligatoria per le spese 2025 in avanti).
A ogni modo, la comunicazione riguarda le sole spese pagate con strumenti tracciabili. Il contribuente terrà conto della doppia franchigia delle detrazioni Irpef.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato due specifiche FAQ rispetto alla comunicazione in parola.
Il primo chiarimento ha riguardato il caso in cui le aziende di trasporto costituiscano un consorzio per la rivendita degli abbonamenti. Chi deve inviare i dati al Fisco? Il consorzio o le aziende che si occupano del trasporto?
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate lo scorso 4 ottobre, individua, quali soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sostenute dai passeggeri, esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio pubblico. Tra questi non possano rientrare i consorzi incaricati soltanto della vendita dei titoli di viaggio, perché non in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in quanto non affidatari del trasporto.
Se l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio, acquisisce nel proprio database i dati sugli abbonamenti venduti tramite consorzio, compresa l’informazione relativa alla tracciabilità del pagamento, provvede a effettuarne la comunicazione all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Un altro quesito riguarda la comunicazione dei dati relativi agli abbonamenti nominativi al servizio di trasporto pubblico acquistati dal datore di lavoro per i propri dipendenti (mobility societari).
L’Agenzia delle entrate ritiene che fino a quando l’adempimento sarà di carattere facoltativo, la comunicazione non è necessaria. Considerato che l’azienda di trasporto pubblico locale potrebbe non avere a disposizione i dati informativi relativi all’importo dell’abbonamento effettivamente detraibile in base alla norma del Tuir, l’articolo 15, comma 1, lettera i-decies, che disciplina l’agevolazione, ossia la somma trattenuta al dipendente nell’anno dal datore di lavoro, che ha acquistato l’abbonamento.
Riassumendo…
- La detrazione bonus trasporti è inserita nella dichiarazione precompilata di chi sostiene la relativa spesa;
- la comunicazione dei dati è effettuata all’Agenzia delle entrate dal gestore del servizio di trasporto pubblico;
- è facoltativa per le spese relative al periodo d’imposta 2023 e 2024 (obbligatoria per le spese 2025 in avanti).