Il decreto Aiuti è legge e diventa ufficiale anche il nuovo bonus trasporto pubblico. Si tratta di un buono spendibile per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Le risorse stanziate ammontano a 79 milioni di euro.
Il bonus è pari al 100% della spesa. E’ previsto un limite massimo di 60 euro. Dunque, se l’abbonamento costa 80 euro, il bonus trasporto pubblico è di 60 euro ( i restanti 20 euro devono essere pagati).
Serve altro decreto per la richiesta
Non spetta a tutti. Il bonus trasporto pubblico possono averlo le persone fisiche che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF non superiore a 35.000 euro.
Sarà utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, a prescindere che sia settimanale, mensile o annuale. Non è imponibile ai fini Irpef e non concorre all’ISEE.
Lo stesso decreto Aiuti (art. 35) rimanda ad altro decreto (da emanarsi) la definizione delle modalità attuative (comprese le modalità con cui deve essere fatta la richiesta).
Bonus trasporto pubblico, compatibilità con la detrazione fiscale
Sulla parte di spesa non coperta dal buono, il cittadino può comunque godere della detrazione fiscale 19% di cui all’art. 15 TUIR.
Quest’ultima disposizione stabile che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Tale detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. E’ calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro (inteso come importo complessivo delle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico).
Si supponga una spesa per abbonamento pari a 150 euro. Il cittadino ha il bonus trasporto pubblico locale.