Anche se non è più possibile chiedere e avere il bonus vacanze, l’argomento torna di attualità in vista della propria dichiarazione dei redditi. Ciò, in quanto, il beneficio era utilizzabile pe rl’80% come sconto in fattura applicato direttamente dalla struttura ricettiva e per il 20% nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione.
Fu introdotto, con il decreto Rilancio al fine di sostenere la ripresa del settore turistico in Italia a seguito delle negative conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
Poteva essere chiesto dalle famiglie con valore ISEE non superiore a 40.000 euro.
- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
L’indicazione nel precompilato
Il bonus vacanze era da utilizzarsi per soggiorni iniziati entro il 31 dicembre 2021, anche se il pagamento è stato effettuato nei primi giorni del mese di gennaio 2022.
L’importo del contributo era per l’80% sotto forma di sconto al momento del pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20% sotto forma di detrazione IRPEF.
Coloro che hanno pagato la fattura del soggiorno, e quindi, utilizzato il bonus a gennaio 2022 (a condizione che la vacanza sia iniziata entro il 31 dicembre 2021), troveranno inserito il suddetto 20% nel 730 precompilato 2023 (anno d’imposta 2022). L’indicazione è al rigo E83 (codice 3).
La restituzione del bonus vacanze nel 730 precompilato
Nel caso in cui, il contribuente, non trovasse il bonus vacanze nel 730 precompilato 2023, potrà farlo autonomamente se è certo di poter godere di questo sgravio fiscale.
Allo stesso modo, laddove il bonus è inserito ma il contribuente ne ha goduto senza averne il diritto, si potrà provvedere alla restituzione. E’ il caso, ad esempio, di un contribuente che si accorge di aver compilato in maniera errato l’ISEE.
In questo caso basterà semplicemente cancellare l’importo indicato al rigo E83 con il codice 3 del 730 precompilato 2023. Una volta cancellato bisognerà poi compilare nuovamente il rigo E83 indicando però il codice 4 e riportando l’importo dello sconto non spettante e che è stato fruito per il pagamento del soggiorno.
La restituzione del bonus vacanze, in questo caso avverrà in fase di liquidazione del 730 stesso e non ci saranno sanzioni e interessi.
Riassumendo…
- chi ha iniziato il soggiorno entro il 31 dicembre 2021 e utilizzato il bonus vacanze nei primi giorni del 2022, troverà l’importo indicato al rigo E83 codice 3 del 730 precompilato 2023 (anno d’imposta 2022)
- chi non trova il bonus vacanze nel precompilato e ne ha diritto, potrà compilare autonomamente il rigo E83 codice 3 indicando il 20% dell’importo spettante
- chi trova il bonus vacanze nel 730 precompilato 2023 pur non avendone diritto, può restituirlo nel 730 precompilato stesso senza sanzione e interessi. Per farlo dovrà cancellare il rigo E83 codice 3 e compilarlo nuovamente con il codice 4 (dove indicare l’80% dell’importo spettante).