Il Ministero del Turismo ha appena pubblicato alcune risposte alle domande frequenti (Faq) relative al cosiddetto bonus vacanze, a pochi giorni dalla sua scadenza. Ricordiamo che molti dei voucher richiesti non sono stati ancora utilizzati.
Tra i chiarimenti forniti dal ministero, uno riguarda i possibili errori commessi in fase di compilazione della DSU, tali da condurre a un ISEE oltre la soglia prevista di 40 mila euro. Ecco cosa fare in questi casi per evitare la sanzione.
Bonus Vacanze, cos’è e a chi spetta?
Il bonus vacanze, sostanzialmente, consiste in uno sconto sul prezzo dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast.
Il contributo è riconosciuto nella misura di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.
L’incentivo è utilizzabile per l’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, applicato direttamente dalla struttura turistica; per il 20 per cento, invece, in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Il decreto “Milleproroghe” ha spostato il termine per poter usufruire del bonus vacanze. Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 potrà utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.
Errore in fase di compilazione, il voucher va restituito
Se in fase di compilazione della DSU, sono stati commessi degli errori che incidono sui valori reddituali e patrimoniali, tali da condurre a un ISEE oltre la soglia prevista di 40 euro, il Ministero spiega che bisogna astenersi dall’utilizzare il Bonus vacanze.
Qualora l’errore sia stato rilevato successivamente al suo utilizzo, bisognerà restituire l’importo fruito, senza ulteriori sanzioni o interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020.