Con una risposta pubblicata a seguito di apposita istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sulla fruizione indebita del bonus vacanze, l’incentivo introdotto dal Governo Conte II per far fronte all’emergenza Covid e incoraggiare i viaggi e dare uno slancio al settore turismo, uno dei più colpiti dalla crisi.
Bonus vacanze, cos’è e come funziona
Prima di parlare di fruizione indebita del bonus vacanze, facciamo un passo indietro, ricordando quando e perché questa agevolazione è stata introdotta.
Il bonus vacanze, introdotto dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), è un credito riconosciuto a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
L’agevolazione è riconosciuta “esclusivamente nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto”. Lo sconto, quindi, è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
Fruizione indebita bonus vacanze: quando va sostituito
Con la risposta n. 66 pubblicata dalla Divisione Contribuenti l’Amministrazione ha specificato che: “Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo
corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni”.
Il controllo dell’Agenzia delle Entrate, nello specifico, interesserà:
- il soggetto che fruisce dello sconto e della relativa detrazione in dichiarazione, per cui l’AE verificherà l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, nonché la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo;
- e il cessionario, per cui l’AE verificherà l’utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.
Nel caso del fruitore, qualora quest’ultimo risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti, si procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita.
Come restituire il bonus vacanze: gli adempimenti per regolarizzare la propria posizione
Una volta fatte tutte le opportune premesse, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “Lo sconto diretto al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta, pari dell’80 per cento dell’importo complessivo del tax credit vacanze, abbia, al pari del restante 20 per cento, natura di detrazione d’imposta, sebbene la fruizione dello stesso sia anticipata rispetto al momento di presentazione della dichiarazione”.
Questo vuol dire che, nella compilazione del modello 730/2021, laddove è prevista l’esposizione dell’agevolazione in esame (nella sezione VI “Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta”, del quadro E “Oneri e spese”), dove vanno indicate “le spese sostenute nell’anno 2020 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito”, nel rigo E83 (“Altre detrazioni”), deve essere indicato, con il codice 4, l’importo del credito d’imposta derivante dal bonus vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.
Analoghe istruzioni saranno fornite anche in sede di compilazione del modello REDDITI PF/2021, infatti, il bonus può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto.
Nel prospetto di liquidazione dell’imposta l’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo “4001”), oppure a ridurre il credito IRPEF (rimborsato dal sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d’imposta.