Sistemare il proprio giardino con uno sconto del 36%. E’ quanto si propone il c.d. bonus verde.
La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 non ha apportato alcuna novità sul bonus. Ciò non significa che il bonus è stato eliminato. Anzi, il bonus verde era già stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla precedente Legge di bilancio.
Vediamo rispetto all’anno in corso quali saranno i requisiti da rispettare per sfruttare il bonus.
Il bonus verde
Quando parliamo di bonus verde (art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 -legge di bilancio 2018), facciamo riferimento alla detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione delle aree adiacenti alla propria abitazione.
Nello specifico, l’agevolazione copre le spese relative alla:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi (Fonte portale Agenzia delle entrate).
Detto ciò, il bonus non spetta per la semplice manutenzione ordinaria dei giardini e per i lavori in economia.
Come riportato nella circolare, Agenzia delle entrate, n°28/2022,
Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.
Il bonus verde non spetta per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree verdi.
Bonus verde anche nel 2023
Come anticipato in premessa, il bonus verde è operativo anche nel 2023.
Rimangono invariate le spese agevolate. Cosicché il contribuente potrà scaricare dal reddito le spese per l’acquisto di piante, arbusti, cespugli, specie vegetali. Fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto sopra, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. In altri termini, il bonus non spetta laddove il contribuente acquisti le piante direttamente e provveda da se alla loro sistemazione in giardino. Ecco perché non sono agevolati i lavori in economia.
A ogni modo, la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se
permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.
Infine, è utile ricordare che la detrazione spetta ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori. Il bonus è riconosciuto anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.
La detrazione spetterà al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile. A condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.