Il bonus verde, ossia la detrazione del 36% per interventi di sistemazione del verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, ricordiamo, è stato introdotto dal 2018 ed è stato oggetto di successive proroghe tra cui da ultimo quella di cui alla legge di bilancio 2021.
In questa sede, senza soffermarci sulle spese ammesse ed escluse (a tal proposito ti invitiamo a leggere il nostro articolo (Bonus verde 2021: spese ammesse ed escluse) vogliamo illustrare le regole da seguire nel caso in cui durante il periodo di godimento della detrazione dovesse cambiare la titolarità nel possesso dell’immobile oggetto dei lavori.
Bonus verde: detrazione in 10 anni
Dobbiamo premettere che il beneficio spetta a chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo (proprietario, usufruttuario, locatario, comodatario, ecc.), l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
La detrazione è goduta in 10 quote annuali di pari importo e, a differenza degli altri bonus fiscali per i lavori sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, superbonus, ecc.), non è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Detto ciò, potrebbe accadere che dopo aver sostenuto le spese che danno diritto allo sgravio fiscale e dopo aver iniziato a goderne, l’immobile oggetto dell’intervento cambi la titolarità del possesso (ad esempio perché è venduto, oppure perché cessa il contratto di locazione, ecc.).
Cosa accade in questi casi?
Bonus verde in caso di vendita
Laddove l’immobile oggetto dell’intervento di sistemazione del giardino e che ha dato diritto al bonus verde dovesse essere ceduto prima che siano trascorsi i 10 anni di godimento della detrazione è previsto che
il diritto al beneficio delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).
In termini semplici, quindi, in caso di vendita e, più in generale, di trasferimento per atto tra vivi (ad esempio donazione), il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare a usufruire delle quote di detrazione non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile.
Tuttavia, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita (o donazione), il beneficio è automaticamente trasferito all’acquirente o donatore.
Si tenga inoltre presente che per stabilire chi può fruire della quota di detrazione relativa a un anno d’imposta, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
Il trasferimento del bonus verde per successione
Nell’ipotesi di successione ereditaria, ossia nel caso di decesso del soggetto avente diritto alla detrazione, le quote residue di cui questi non potrà godere si trasferiscono di diritto all’erede o agli eredi che conservano materialmente la detenzione dell’immobile.
Quindi, ad esempio, la detrazione è persa laddove non ci siano eredi che accettano l’eredità oppure laddove, pur accettando l’eredità, l’immobile non è materialmente posseduto da nessuno (indizio della detenzione materiale potrebbe essere la voltura delle utenze domestiche).
C’è, comunque, da considerare che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Esempio
Se si accetta l’eredità e uno o più eredi che conservano la detenzione materiale dell’immobile, successivamente dovessero cederlo in locazione o in comodato, questi non potranno fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non si ha più la detenzione materiale e diretta del bene (lo sgravio fiscale potrà riprendersi per le eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione). Nel caso in cui, invece, l’erede o gli eredi dovessero vendere l’immobile, il beneficio non si trasferisce.
Il bonus verde del locatario o comodatario
Altro caso è quello di lavori eseguiti da parte dell’affittuario o comodatario. In tal caso come anticipato, la detrazione compete in capo a questi sempreché ne abbiano effettivamente sostenuto la spesa.
Ma cosa accade quando il contratto di locazione o di comodato viene a cessare?
La regola prevede che la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che ha eseguito gli interventi, il quale continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento (10 anni).
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