L’articolo 1, comma 38, della legge di bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 il cosiddetto bonus verde: la detrazione del 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito al bonus verde. La detrazione, lo diciamo fin da subito, non spetta per le spese sostenute per i lavori in economia, anche se, la stessa Agenzia ha dovuto fare una piccola ma importante precisazione.
Bonus verde, cos’è e a chi spetta
Il Bonus Verde, sostanzialmente, consiste in una detrazione del 36 per cento, fino ad un massimo di 5 mila euro, delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione massima, dunque, è pari a 1.800 euro, che può essere richiesta su ogni unità immobiliare.
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. In questo caso, la detrazione può essere fruita dal singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. La detrazione deve necessariamente essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Infine, ci si chiede se è possibile fruire del beneficio anche per gli interventi effettuati in economia. La stessa Agenzia, con la circolare sopra citata, ha fornito una risposta definitiva in merito al quesito in argomento.
La detrazione è valida se si effettuano i lavori in economia?
Il bonus verde, secondo quanto si legge nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2022, non spetta per le spese sostenute per i lavori effettuati in economia.
“il contribuente può rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione”.
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