Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. I singolo condòmini versano la quota di competenza in base alle tabelle millesimali. Per beneficiare della detrazione, i singoli condomini devono effettuare il versamento entro precisi termini. Pena la perdita della detrazione ossia della 1° quota spettante.
Il bonus verde
Il bonus verde è una detrazione del 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. Bonus verde).
La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 5.000 per unità immobiliare residenziale. Pertanto, la detrazione massima è di euro 1.800 (36 per cento di euro 5.000) per immobile.
L’art. 1, comma 76, della l. n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute nel 2021.
Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale (circolare 7/2021).
Sono esclusi i lavori in economia.
Il bonus verde per lavori sulle parti comuni condominiali
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
Nella circolare n°122/1999, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete:
- con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e
- nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio, al momento della presentazione
della dichiarazione.
La quota può essere versata anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore condominiale.
Tuttavia, come meglio specificato nella circolare n° 7/2021, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La data è quelle del 30 novembre. Termine di presentazione del modello Redditi 2021, periodo d’imposta 2020.
Tali indicazioni valgono non solo per il bonus verde ma per tutte le altre detrazioni edilizie effettuate sulle parti comuni condominiali.