Avanti con il bonus verde fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Ma attenzione che per lavori che superano un certo importo, dal 2022, è richiesto il rispetto di un requisito specifico altrimenti si è fuori dallo sgravio fiscale.
Volendo ripercorrere un po’ di storia, il bonus verde ha vita dal 2018 e poi prorogato negli anni successivi, fino alla legge di bilancio 2022 che lo ha portato alle spese del 2024. Parliamo di una detrazione fiscale, pari al 36% delle spese sostenute per la sistemazione del verde di casa o del condominio.
Ne sono escluse le spese di manutenzione ordinaria (come ad esempio quella del giardiniere per la normale potature delle piante) e i lavori in economia (c.d. lavori fai da te).
Lo sgravio fiscale si spalma in 10 quote annuali di pari importo. Non è stata mai prevista la possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Non serve il bonifico parlante
Il bonus verde non è illimitato. Infatti, la detrazione può applicarsi su un limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare.
Questo significa che se lo stesso contribuente sostiene spese per la sistemazione del giardino della casa in cui abita e sostiene spese anche per il giardino della casa in montagna, il limite è di 5.000 euro per la prima casa e altri 5.000 euro per la seconda casa.
A differenza degli altri bonus casa, per il bonus verde non è richiesto che la spesa sia pagata con bonifico parlante. E’ però necessario che il pagamento risulti fatto con strumenti tracciabili, quali ad esempio:
- assegni bancari, postali o circolari non trasferibili;
- bonifici, bancari o postali;
- carte di credito o debito.
Non può esserci bonus verde, invece, se la spesa risulta pagata in contanti. Inoltre il documento di spesa (fattura) deve riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Bonus verde, il requisito per lavori superiori a 70.000 euro
In genere i lavori che si fanno sul giardino di casa o del condominio non sono di importo esorbitante.
Anche per il bonus verde, infatti, come dice l’Agenzia Entrate nella Circolare n.17/E del 2023, per lavori avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, sia indicato che gli interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Questo requisito lo prevede espressamente, per tutti i bonus casa, l’art.1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022.
Certo è, permetteteci di osservare, mettere questa condizione obbligatoria anche per il bonus verde, sembra un po’ un paradosso visto che c’è un limite di spesa massimo ammesso alla detrazione pari a soli 5.000 euro. Per un lavoro di 80.000 euro, il bonus verde si applica su 5.000 euro ma, comunque, è necessario che sia rispettato il citato requisito.
Riassumendo…
- il bonus verde è una detrazione fiscale del 36% da applicare su spese sostenute per lavori finalizzati alla sistemazione del verde di casa. O di quello del condominio
- si applica su spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2024, su un limite massimo di 5.000 euro per unità immobiliare
- le detrazione si spalma in 10 quote annuali di pari importo (non è prevista possibilità di opzione per sconto in fattura o cessione del credito)
- il pagamento della spesa deve essere fatto con strumenti tracciabili (non serve il bonifico parlante)
- per lavori avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro, la detrazione spetta a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, sia indicato che gli interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.