Bonus Zes Unica al 17%. Servono nuove risorse (provvedimento Agenzia delle entrate)

L'Agenzia delle entrate con apposito provvedimento ha comunicato la percentuale con la quale sarà riconosciuto il bonus ZES Unica
4 mesi fa
3 minuti di lettura
Foto © Licenza Creative Commons

Bonus ZES o bonus Bluff? Non è una provocazione, nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate con apposito provvedimento ha comunicato la percentuale con la quale sarà riconosciuto il bonus ZES Unica; rispetto all’ammontare del credito d’imposta richiesto nell’istanza le imprese avranno solo il 17,6668%.

Si tratta di una percentuale irrisoria che conferma quanto già si poteva immaginare fin dall’inizio considerato che le risorse disponibili erano troppo poche rispetto alla platea dei potenziali beneficiari del bonus.

Ora non rimane che sperare in un nuovo stanziamento di risorse.

Sempre ieri, con un’apposita risoluzione è stato approvato il codice tributo per l’utilizzo del credito in compensazione.

Il bonus ZES Unica

Il bonus spettante alle imprese della ZES Unica si è stato con l’art.16 del D.Lgs n°124/2023. Il decreto attuativo è stato pubblicato in data 17 maggio.

Il credito d’imposta  spetta per l’acquisizione realizzata dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 avente a oggetto:

  • nuovi macchinari;
  • nuovi impianti;
  • attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.

Il credito d’imposta spetta anche per i terreni nonché per l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e i materiali di consumo. Il valore dei terreni e dei fabbricati acquistati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il concetto di progetto di investimento iniziale

E’ necessario che i beni siano acquisiti nell’ambito di un progetto di investimento iniziale. Così come previsto dal c.d. regolamento europeo GBER (Regolamento 651/2014).

Dunque, ad esempio, è agevolato:

  • un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
  • l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che saranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione.

Pe richiedere il bonus, le imprese interessate dovevano presentare istanza all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 12 luglio.

Bonus Zes al 17%. Servono nuove risorse (provvedimento Agenzia delle entrate)

L Agenzia delle entrate con apposito provvedimento percentuale Bonus ZES Unica del 22 luglio ha comunicato la percentuale con la quale sarà riconosciuto il bonus ZES Unica; rispetto all’ammontare del credito d’imposta richiesto nell’istanza le imprese avranno solo il 17,6668%.

In particolare, le imprese sapevano già che:

l’ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d’imposta richiesto dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento delle Entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dell’invio delle comunicazioni.

Tale percentuale è ottenuta come detto dal rapporto tra le risorse destinate al bonus  e l’ammontare dei bonus relativi alle richieste validamente presentate.

Considerato che il totale dei bonus richiesti con le istanze validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è di 9.452.741.120 euro e le risorse disponibili effettive sono 1.670 milioni di euro, il provvedimento rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% dell’importo del credito richiesto (1.670.000.000 / 9.452.741.120).

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il bonus fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Dal 31 luglio sarà possibile presentare domande integrative per il bonus ZES Unica.

Come si utilizza il bonus ZES Unica?

Il bonus ZES Unica può essere utilizzato in compensazione secondo regole precise.

Infatti, il credito è utilizzabile:

  1. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio dell’istanza di richiesta di bonus per i quali si è rilasciata la certificazione e risultino ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere da oggi 13 luglio;
  2. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali si è rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected].

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui al punto 2 resta subordinata al rilascio della ricevuta citata.

Per permettere l’utilizzo del credito in compensazione, con apposita risoluzione, la n° 39, si è approvato il codice tributo 7034.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha comunicato la percentuale nel rispetto della quale spetta il bonus Zes Unica;
  • tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra le risorse destinate al bonus e l’ammontare dei bonus relativi alle richieste validamente presentate;
  • la percentuale è pari al 17,6668%;
  • ad esempio chi ha richiesto 100.000 € di bonus ne avrà solo 17.000 €.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

sospensione-avvisi-bonari
Articolo precedente

Relax fiscale: sospensione avvisi bonari ad agosto, ma non per tutti

CcTeu 2031, emissione da 2 miliardi di euro
Articolo seguente

Nuovo BTp short term e indicizzati all’inflazione europea in asta fino a 5,75 miliardi di euro