Il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha comunicato la percentuale di spettanza del bonus Zes Unica ha lasciato l’amaro in bocca alle imprese che avevano richiesto il credito d’imposta. Infatti, rispetto a quanto richiesto nell’istanza inviata all’Agenzia delle entrate le imprese avranno solo il 17,6668%.
Troppe richieste e pochi fondi a disposizione della misura hanno tolto qualsiasi utilità al bonus.
Il fatto che il bonus sia riconosciuto in misura inferiore a quella teoricamente spettante però apre alla possibilità di cumulo con altri incentivi a valere sugli stessi investimenti.
Vediamo nello specifico in che modo è possibile combinare il Bonus Zes Unica con altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis”, ovvero con altri incentivi che non sono così classificati.
Il bonus per gli investimenti nella ZES Unica
Oltre a prevedere la creazione di una ZES Unica a livello nazionale, il Governo ha attivato uno specifico credito d’imposta per le imprese già presenti o che si insedieranno nella ZES Unica. La norma di riferimento è l’art.16 del D.Lgs n°124/2023. Il decreto attuativo è stato pubblicato in data 17 maggio.
Sono agevolati gli investimenti in beni strumentali ossia necessari allo svolgimento dell’attività di impresa.
Nello specifico, il credito d’imposta spetta per l’acquisizione realizzata dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 avente a oggetto:
- nuovi macchinari;
- nuovi impianti;
- attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.
L’agevolazione può essere richiesta anche per i terreni nonché per l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e i materiali di consumo. Il valore dei terreni e dei fabbricati acquistati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato indicato nella richiesta.
Gli investimenti devono comunque far parte di un progetto di investimento iniziale come definito in ambito UE. Dunque ad esempio deve riguardare l’acquisizione di attivi materiali e immateriali per la creazione di un nuovo stabilimento o la diversificazione delle attività di uno stabilimento.
Ciò a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.
Bonus ZES Unica. Il taglio apre al cumulo con altri incentivi
Con il provvedimento sul bonus ZES del 22 luglio , l’Agenzia delle entrate ha comunicato la percentuale di spettanza del credito d’imposta in esame. Ci sono anche delle FAQ sul bonus ZES Unica.
Ebbene la percentuale è pari al 17,6668%.
Si tratta di una percentuale molto bassa che ha deluso gli imprenditori. Tuttavia, la cattiva notizia potrebbe però avere dei risvolti favorevoli rispetto al cumulo del bonus Zes con altri incentivi.
Qui entrano in gioco le regole di cumulo stabilite a livello europeo.
Le regole di cumulo
In primis il bonus è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
Ciò a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento (vedi carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027).
Dunque, in tale caso il credito d’imposta è determinato:
- applicando le percentuali di auto al costo dei beni strumentali;
- diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli ulteriori aiuti concessi o richiesti.
Il cumulo è ammesso, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato.
In tale caso, qualora il credito d’imposta, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.
La suddetta percentuale di spettanza del bonus Zes Unica rende ora più agevole la gestione del cumulo con altri incentivi. Posto che una bella parte di investimento rimane tagliare fuori dal credito d’imposta.
Riassumendo…
- Rispetto a quanto richiesto nell’istanza inviata all’Agenzia delle entrate le imprese avranno solo il 17,6668% del bonus Zes Unica;
- il credito d’imposta può essere cumulato anche con altri incentivi;
- il cumulo è ammesso sia con altri Aiuti di Stato sia con “aiuti de minimis” ovvero con altri bonus non qualificati come tali.