Bonus ZES Unica. Pronto il modello per la comunicazione integrativa

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello Bonus Zes Unica che le imprese dovranno utilizzare per comunicare gli investimenti effettuati
2 settimane fa
3 minuti di lettura
zes unica
Foto © Licenza Creative Commons

Sul portale dell’Agenzia delle entrate è stato pubblicato il modello di comunicazione integrativa che le imprese della ZES Unica dovranno presentare per attestare l’effettuazione degli investimenti comunicati entro il 12 luglio scorso. La deadline per la presentazione della comunicazione Bonus ZES Unica è il 2 dicembre.

L’approvazione del modello di comunicazione integrativa tramite apposito provvedimento del Fisco, è frutto delle novità apportate sul credito d’imposta ZES Unica con il DL n°113/2024 (DL Omnibus).

Decreto che ha aumentato anche i fondi destinati alla misura visto che quelli che inizialmente messi a disposizioni sono stati del tutto insufficienti a coprire le richieste di credito d’imposta.

Il Bonus per la ZES Unica e le novità del DL Omnibus

Il DL Omnibus ha previsto nuovi fondi per il bonus Zes Unica. Inoltre lo stesso decreto ha cambiato alcuni adempimenti comunicativi legati al credito d’imposta.

In particolare, le imprese che entro lo scorso 12 luglio hanno presentato all’ADE la comunicazione delle spese ammesse al bonus, sostenute dal 1° gennaio 2024 o da sostenere fino al 15 novembre 2024, sono tenute a presentare un’ulteriore comunicazione. Con tale comunicazione integrativa è necessario attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima richiesta di bonus.

La comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024.

Per effetto dell’intervento del DL Omnibus, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024 e neppure le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024 (quelle già presentate non saranno considerare valide).

Quest’ultimo è il decreto attuativo del bonus ZES Unica.

Da qui, in data 9 settembre l’Agenzia delle entrate ha approvato con provvedimento ad hoc, il modello di comunicazione integrativa post DL Omnibus.

Bonus ZES Unica. Pronto il modello per la comunicazione integrativa

Il modello di comunicazione è composto:

  • dal frontespizio;
  • dal quadro A (dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta);
  • dal quadro B (dati della struttura produttiva);
  • dal quadro C (elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia), dal quadro D (elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis);
  • dal quadro E (estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’articolo 7, comma 14, del Dl 113/2024).

L’invio della comunicazione potrà essere effettuato: esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

A tal fine sarà necessario utilizzare  il software apposito “Zes unica integrativa”, che è gratuito ed è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente, alla presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto. Con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

L’invio della comunicazione integrativa dovrà essere effettuato anche dalle imprese la cui prima comunicazione inviata entro lo scorso 12 luglio rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Lo scarto della comunicazione. Gli errori da evitare

Il provvedimento sul Bonus ZES Unica  “comunicazione integrativa”, regola anche le ipotesi di scarto della comunicazione.

La comunicazione integrativa Bonus ZES è scartata nel caso in cui:

  • il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
  •  il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

Per utilizzare il credito d’imposta c’è da aspettare

Sulla base delle comunicazione integrative ricevute, rapportandole ai fondi a disposizione del bonus, entro il 12 dicembre, l’Agenzia delle entrate pubblicherà un provvedimento con il quale comunicherà la percentuale di spettanza del credito d’imposta.

A ogni modo il bonus potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento. Comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: l’F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;  nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrata ha approvato il modello di comunicazione integrativa per il bonus ZES Unica;
  • la comunicazione integrativa dovrà essere inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024;
  • entro il 12 dicembre l’ADE comunicherà la percentuale di spettanza del bonus.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

sul tema FISCO

bonus anziani invalidi
Articolo precedente

Fino a 1.400 euro al mese per anziani invalidi: il bonus che arriva nel 2025

L'occupazione italiana sfonda quota 24 milioni di posti di lavoro
Articolo seguente

L’occupazione italiana supera finalmente quota 24 milioni di posti di lavoro, superato il picco pre-Covid