Borse di studio: il trattamento fiscale

Le borse di studio non sono esenti IRPEF se non negli specifici casi individuati dal legislatore. Vediamo quali
4 anni fa
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A volte le borse di studio possono rappresentare un valido sussidio di mantenimento per gli studenti, soprattutto per chi è fuori sede rispetto al proprio comune di residenza. Occorre, tuttavia, fare i conti con il regime fiscale cui sono soggetti tali sussidi.

Borsa di studio: l’assimilazione al lavoro dipendente

Per legge, le borse di studio sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e, quindi, subiscono lo stesso trattamento fiscale con assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.

La citata assimilazione è espressamente prevista dall’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR, in sui si legge che sono considerati assimilati ai redditi da lavoro dipendente

“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Elenco borse di studio esenti IRPEF

Tuttavia, lo stesso legislatore, in deroga a quanto sopra, prevede l’esenzione fiscale per le seguenti borse di studio riconosciute:

  • dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero
  • agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
  • nell’ambito del programma “Socrates”
  • dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali
  • per l’intera durata del programma “Erasmus +”, a quelle per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 173/2020) ha chiarito che le citate disposizioni di esenzione sono a “fattispecie esclusiva” e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Di conseguenza le borse di studio “diverse” da quelle sopra menzionate, non sono suscettibili di esenzione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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