Per consentire lo svolgimento ordinato delle attività economiche degli operatori europei con il Regno Unito, la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida relative alla normativa fiscale e doganale. Lo dichiara il Dipartimento delle finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa del 15 gennaio 2020. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Brexit, le linee guida della normativa fiscale e doganale
Il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit.
L’accordo è ufficialmente entrato in vigore il primo gennaio 2021. Da questa data, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.
Per tale motivo, la Commissione Europea, si legge nel comunicato stampa del dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha predisposto delle linee guida relative alla nuova normativa fiscale e doganale.
In poche parole, agli scambi con il Regno Unito sono ora applicate le stesse procedure doganali e fiscali previste per i paesi terzi, extra-Ue.
La questione dell’Irlanda del Nord
A tal proposito, una particolare criticità è rappresentata dagli scambi con L’Irlanda del Nord.
Il Consiglio d’Europa ha emanato la direttiva (Ue) n. 2020/1756 dello scorso 20 novembre, che modifica la precedente n. 2006/112/Ce in materia di sistema comune Iva, in relazione all’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord.
In sostanza, per evitare la creazione di una frontiera fisica tra l’Irlanda (UE) e l’Irlanda del Nord (Regno Unito), la nuova direttiva ha previsto che quest’ultima dal 1° gennaio 2021 continui rimanere soggetta al diritto dell’Ue in materia di Iva per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni situati nel suo territorio.
Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, si legge all’interno del comunicato sopra citato, la direttiva 2020/1756 prevede che:
i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con “GB”).
La direttiva IVA prevede che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici «X».
Le prescrizioni della direttiva 2020/1756, dunque, comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA).