Bonus terme al 65%: chiarimenti

In arrivo i buoni per l'acquisto di servizi termali aumentano in percentuale passando dal 30% al 65% delle spese sostenute.
4 anni fa
1 minuto di lettura

In sede di conversione, all’art. 79 “Agevolazioni settore turistico e termale“, il Decreto Agosto DL 104/2020 estende l’agevolazione già istituita dal DL n 83/2014 al 2020 e 2021. In più, i buoni per l’acquisto di servizi termali aumentano in percentuale passando dal 30% al 65% delle spese sostenute.

Con l’arrivo dei voucher termali, si potrà beneficiare di un importante incentivo fiscale per ristrutturazioni, riqualificazione energetica, mobili, eliminazione delle barriere architettoniche.

Il dossier del 7 ottobre relativo al decreto attende la conversione definitiva entro il 13 ottobre.

Criteri e modalità verranno stabiliti con un decreto attuativo.

Si stabilisce che il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione. Per essere liquidato non si applica la ripartizione in quote annuali (secondo quanto prevede il comma 3 all’art.10).

Di seguito, tutti i dettagli.

Buoni per l’acquisto di servizi termali: l’estensione del DL n 83/2014

Il credito d’imposta in favore delle strutture ricettive turistico alberghiere, come dicevamo, è già stato istituito dal DL n 83/2014. Il Decreto Agosto lo estende alle agevolazioni per il settore turistico e termale

La percentuale del credito per i servizi termali passa dal 30% al 65% delle spese sostenute.

L’art. 10 del DL 83 che ha introdotto questo incentivo prevedeva un credito del 30% per le seguenti spese sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016:

– ristrutturazione edilizia;

– efficientamento energetico;

– eliminazione delle barriere architettoniche;

– acquisto di mobili e complementi di arredo.

L’agevolazione veniva concessa a patto che il beneficiario, prima dell’8° periodo d’imposta successivo, non cedesse a terzi o destinasse i beni oggetto dell’investimento a scopi estranei all’impresa.

Buono per l’acquisto di servizi termali: a chi spetta il credito d’imposta

Ai sensi del comma 2 dell’art. 79, il credito d’imposta spetta a:

– stabilimenti termali;

– strutture che svolgono attività agrituristica (in base alla Legge n 96/2006);

– strutture ricettive all’aria aperta.

Fondi stanziati

In particolare, per gli stabilimenti termali, tra le spese agevolabili con il credito di imposta rientrano quelle sostenute per realizzare piscine termali ed acquistare attrezzature e apparecchiature necessarie per svolgere le attività termali.

Per questa agevolazione fiscale, sono stati stanziati 180 milioni di euro per ciascun anno di riferimento (2020 e 2021).

Per l’altra agevolazione prevista nell’art. 29-bis in sede di conversione del Decreto n 104 – “Misure a sostegno del sistema termale nazionale” –  viene istituito un fondo presso il MISE di 20 milioni di euro per il 2020 e 18 milioni per il 2021. Servirà per erogare buoni per l’acquisto di servizi termali fino ad esaurimento.

Buoni per l’acquisto di servizi termali: caratteristiche

Si sottolinea che i buoni per l’acquisto di servizi termali:

– non costituiscono reddito imponibile;

– non hanno rilevanza ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica;

– non sono cedibili.

Strutture termali: un calo del 70% a causa del Covid

Il direttore generale di Federterme Aurelio Crudeli riferisce criticità del settore senza precedenti e cali del 70% a causa del Covid.

Crudeli ha sottolineato che le strutture termali sono strutture sanitarie sicure dove non si è mai registrato un caso di contagio.

Rame segnale per il mercato dei bond?
Articolo precedente

Perché il prezzo del rame ai massimi da 2 anni è un brutto segnale per i bond

bonus Maroni
Articolo seguente

Pensioni di inabilità, aumenti solo su domanda