Prezzi alle stelle e aumenti di ogni genere, ecco com’è iniziato il 2023 per molti italiani. In questo clima di incertezza, quindi, sembra ancora più difficile individuare il giusto prodotto di risparmio/investimento.
Una delle soluzioni, però, può essere quella di puntate sui buoni fruttiferi postali collocati sul mercato da Poste Italiane, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano. Si tratta di un prodotto sicuro e semplice per le famiglie e per i piccoli risparmiatori perché il prezzo non è soggetto alle oscillazioni di mercato.
Per questo offre rendimenti più bassi ma è comunque l’ideale per i risparmiatori meno esperti. In merito alle diatribe relative alla riscossione dei bfp, poi, è arrivata una nuova sentenza della Corte di Cassazione che comunica che il loro pagamento dovrà avvenire a vista se c’è la clausola di pari facoltà di ritiro tra i cointestatari. Ecco maggiori dettagli in merito.
Clausola Pfr
Se i buoni fruttiferi postali cointestati che si posseggono recano la clausola “pari facoltà di rimborso” significa che se uno degli intestatari muore, ognuno degli altri può ottenere il rimborso dell’intero buono. Non si applica, quindi, la regola che vale per i libretti di risparmio per la quale è necessario per il rimborso mostrare la quietanza di tutti gli aventi diritto.
C’è una nuova ordinanza della Corte di Cassazione, quella numero 1278 del 17 gennaio 2023 che avvalora quanto appena comunicato. È stata infatti accolto il ricorso di una donna che chiedeva a Poste Italiane di poter riscuotere le somme presenti sui buoni fruttiferi postali che erano cointestati con il nonno defunto e sui quali era riportata la clausola “cpr” ovvero di pari facoltà di rimborso. Questa sentenza si aggiunge ad altre che hanno stabilito che quando è presente tale clausola, i buoni devono essere pagati a vista.
Il significato di pari facoltà di rimborso
Quando sui buoni fruttiferi postali c’è la sigla “cpr” significa che ogni cointestatario del titolo può ricevere le somme che vi sono depositate in pieno o in parte senza che vi sia il consenso degli altri.
L’ultima ordinanza della Cassazione, però, ha fatto ulteriore chiarezza anche se c’è un’altra sentenza che comunicava la medesima notizia. Si tratta della numero 21822 dello scorso 11 luglio che ha rigettato il ricorso di Poste Italiane e stabilito che i titoli con clausola “pfr” al decesso di uno degli intestatari erano rimborsabili a vista. La domanda che ci si pone è: servirà quest’altra sentenza della Corte di Cassazione a far sì che Poste paghi a vista i buoni fruttiferi postali agli altri intestatari se uno di essi muore?