I buoni fruttiferi postali sono un prodotto di investimento amatissimo dagli italiani perché è senza spese di collocamento, gestione e rimborso e poi perché gode di tassazione agevolata. Ci si chiede però come si riscuotono quelli cointestati se c’è decesso di uno di loro.
I buoni postali sono esenti da imposta di successione
I buoni fruttiferi postali sono esenti dalle imposte di successione. Quelli che riportano la clausola PFR ovvero pari facoltà di rimborso permettono ai cointestatari di compiere delle operazioni in modo separato come ad esempio la richiesta di rimborso presentando il titolo cartaceo all’atto della richiesta.
Per tale clausola, quindi, i contitolari non devono per forza mostrare la documentazione di successione perché possono operare sul titolo separatamente. Ciò vuole dire che si dovrebbe solo presentare il buono per richiedere il rimborso con i relativi interessi maturati.
Quando non c’è la clausola PFR è possibile incassare il buono solo se non vi è opposizione da parte degli eredi.
Bfp cointestati: cosa accade in caso di decesso di uno dei cointestatari
Capita spesso che Poste alla morte di uno dei cointestatari del titolo faccia cadere quest’ultimo in successione assoggettandolo ad un blocco operativo subordinato alla definizione della pratica successoria. Ciò significa che rifiuterebbe di liquidare il buono senza la denuncia di successione e la quietanza congiunta di tutti gli eredi.
Questo accadrebbe anche quando c’è la clausola PFR. Il motivo è che per Poste, quando c’è la morte di uno o di più cointestatari, viene meno la facoltà di rimborso disgiunto per cui l’indennizzo dovrebbe verificarsi a favore degli aventi diritto mediante quietanza dei bfp congiuntamente.
Due sentenze emesse dal Tribunale di Roma il 26 febbraio ed il 27 maggio 2016 comunicano che ciascun cointestatario in possesso del buono con clausola PFR può ricevere la riscossione del buono a vista per intero senza pagare nulla.
Per quanto concerne la firma degli eredi del cointestatario defunto, il Tribunale di Roma ha comunicato che la clausola di “pari facoltà di rimborso” è un obbligo contrattuale e Poste non lo può negare. Se c’è, quindi, la società deve procedere al rimborso a vista a ciascuno dei cointestatari in forma disgiunta.
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