C’è una sentenza da parte della Cassazione in merito alla pari facoltà di rimborso dei buoni fruttiferi postali. Essa è a favore degli intestatari superstiti ed è la numero 24639 del 13 settembre 2021. Quest’ultima ha risolto un contrasto giurisprudenziale creatosi a partire dalla pronuncia numero 11137/2020. Con tale sentenza si afferma che nel caso muoia uno degli intestatari, l’altro o gli altri possono chiedere il pagamento per intero. Ovviamente se c’è la clausola di pari facoltà di rimborso. Non si può infatti applicare la disciplina prevista dall’articolo 187 del d.
I buoni fruttiferi postali con pari facoltà di rimborso
Tutto è iniziato quando una risparmiatrice ha chiesto al Giudice di Pace il rimborso dell’intero ammontare del buono fruttifero postale con pari facoltà di rimborso del quale era cointestataria superstite per decesso dell’altro. In via subordinata ha inoltre chiesto il rimborso della propria quota uguale al 50% del totale. Il Tribunale ha quindi accolto l’appello riconoscendo alla donna il diritto ad ottenere il rimborso integrale del titolo in suo possesso. La legge è chiara in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e con clausola di pari facoltà di rimborso. C’è infatti distinta facoltà di ogni cointestatario di ricevere il rimborso dell’intero dovuto senza alcuna riserva.
Per la Cassazione è possibile applicare infatti l’articolo 187 solo ai libretti postali e non anche ai buoni fruttiferi postali. Tale articolo prevede, come detto, che se uno dei cointestatari muore anche se c’è la clausola della pari facoltà, il rimborso avviene solo con quietanza congiunta. Se essa non c’è il rimborso non può essere eseguito. In merito alla sentenza sui bfp, quindi, la Cassazione ha escluso il su indicato articolo in quanto la riscossione dei buoni è disciplinata da quello numero 208 del DPR 256/1989.
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