I buoni fruttiferi postali continuano a tornare alla ribalta. Stavolta, non per l’aggiornamento dei tassi di interesse o per la class action relativa a quelli della serie Q/P, ma per una incredibile vicenda.
Un uomo aveva nascosto nel camino della sua abitazione dei bfp per un valore complessivo di 20 mila euro aspettando che maturassero gli interessi. Nonostante le temperature miti di Roma di questi giorni, la moglie dello sventurato ha deciso di accendere il camino. E così il protagonista della vicenda, in un attimo, ha visto svanire tutti i suoi risparmi.
La domanda che a questo punto ci si pone è: si può ottenere il duplicato dei buoni fruttiferi postali distrutti? La risposta sembrerebbe essere positiva anche perché sul sito di Poste Italiane si legge che esso è ammesso in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione.
I bfp
Esistono due tipologie di buoni fruttiferi postali: ci sono quelli cartacei e quelli dematerializzati che sono sicuramente i più vantaggiosi perché rappresentati solo da una scrittura contabile effettuata sul conto di regolamento. Quest’ultimo è quindi obbligatorio per poter sottoscrivere un buono di tale tipologia e può essere un libretto di risparmio postale o un conto corrente BancoPosta. È necessario, però, che il buono fruttifero postale che si sottoscrive, abbia la stessa intestazione del relativo conto di regolamento.
Il vantaggio di sottoscrivere titoli dematerializzati è che, una volta fatta la richiesta di rimborso totale/parziale, l’accredito del montante maturato finisce in automatico sul conto di regolamento (che quindi non si potrà chiudere se ci sono bfp in essere).
I dematerializzati, poi, sono un vantaggio rispetto ai cartacei perché non si rischia la prescrizione. Quest’ultima avviene dopo 10 anni dalla scadenza dei titoli e quando si verifica si perde tutto: il capitale investito e gli interessi.
In quali casi si possono richiedere i duplicati
Poste Italiane comunica che è possibile richiedere il duplicato dei buoni fruttiferi postali ma solo in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione, previo espletamento della procedura di ammortamento. Il duplicato si può chiedere in qualsiasi ufficio postale ma va compilato il modulo e sottoscritta la denuncia di perdita. Su quest’ultima vanno inseriti i dati identificativi del titolo e le circostanze sommarie per le quali il buono si è perduto.
Nel caso di sottrazione, invece, si devono anche inserire gli estremi della denuncia presentata agli organi di Pubblica Sicurezza. Nel caso di contestazione, la richiesta va fatta da tutti gli intestatari, nel caso di un minore dai genitori e nel caso di titolo caduto in successione da tutti gli eredi.
La normativa vigente comunica che, a seguito della richiesta, l’ufficio postale dovrà affiggere nei propri locali aperti al pubblico un “avviso/diffida” per trenta giorni di seguito se i titoli avranno un valore nominale sotto i 514,46 euro. Saranno invece novanta, i giorni consecutivi, nel caso il valore nominale superi la cifra appena indicata. Solo dopo tale arco temporale, sarà possibile ricevere il duplicato che costerà sempre 1,55 euro indipendentemente dal valore nominale.